Cassazione Penale, Sentenza n. 39984/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (1) censura per inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla revoca da parte della Corte d'appello dell'ordinanza che aveva ammesso la rinnovazione della prova dichiarativa ex art. 603, comma 3, c.p.p., revoca giustificata dalla presunta superfluità della nuova audizione rispetto al patrimonio probatorio documentale già acquisito; (2) censura per vizio di motivazione e violazione della norma penale in relazione alla confessione resa dall'appellante in udienza di appello (7 giugno 2023) circa la commissione del furto e il successivo occultamento degli automezzi, deducendo che tale confessione avrebbe inciso sulla qualificazione del fatto e sulla responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice d'appello, avendo disposto ufficiosamente la rinnovazione dell'istruttoria, può poi revocarla senza necessità di una motivazione integrale ex post quando ritenga sufficienti le prove già acquisite; inoltre la difesa non aveva tempestivamente eccepito la nullità connessa al presunto difetto di motivazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto attendibile la valutazione della Corte di merito che ha considerato la confessione tardiva e non coerente con le evidenze oggettive (possessione e disponibilità dei mezzi rubati), e ha osservato che la diversa ricostruzione prospettata in cassazione non era sorretta da documentazione probatoria (principio di autosufficienza del ricorso). Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice d'appello che abbia disposto d'ufficio la rinnovazione istruttoria può successivamente revocarla se ritiene che le prove già acquisite siano sufficienti; non è sempre richiesta una motivazione specifica ex post sulle acquisizioni probatorie ufficiose
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (richiamato)
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
Applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti ritenuti travisati e allegare la documentazione necessaria; mancando ciò il motivo è aspecifico e inammissibile
Massime di principio
- Il giudice d'appello può revocare una rinnovazione dell'istruttoria disposta d'ufficio se, a seguito di acquisizioni probatorie, ritiene che il processo sia già sufficientemente istruito; tale revoca non richiede sempre una motivazione analitica ex post sulle prove raccolte
- La mancata tempestiva eccezione di nullità collegata al presunto vizio di motivazione comporta la perdita dell'azione sui profili di nullità che avrebbero dovuto essere sollevati immediatamente in udienza
- Le confessioni tardive rese in appello possono essere ritenute inattendibili se contrastano con evidenze oggettive e non sono accompagnate da elementi che ne spieghino la veridicità; il giudice di merito può valorizzare la congruenza del quadro probatorio complessivo
- In cassazione il principio di autosufficienza del ricorso richiede che il ricorrente alleghi e alleghi materialmente i documenti indispensabili a sostenere la tesi di travisamento o vizio: l'assenza di tale corredo documentale rende il motivo inammissibile per aspecificità
- L'inammissibilità del ricorso comporta in genere condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende se non emerge l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39968/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39969/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39971/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39972/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39974/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39975/2024 del 30/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →