Cassazione Civile, Sentenza n. 24859/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente Valeria Gotti impugnava la decisione che aveva dichiarato la nullità del pignoramento eseguito su partecipazioni sociali (Rughis s.r.l.) intestate formalmente alla società fiduciaria Siref, sostenendo che il Giudice dell'esecuzione aveva ingiustificatamente ritenuto che il pignoramento avesse perduto efficacia dopo l'ordinanza di nullità e che, comunque, anche se la procedura fosse stata efficace, la perdita delle quote per effetto di atti dispositivi opponibili non avrebbe autorizzato l'esecutato a sottrarsi all'esecuzione. Denunciava inoltre violazioni del diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e della normativa processuale relativa alle forme di pignoramento (artt. 543, 546 cod. proc. civ., art. 2471 cod. civ.), nonché errori nella decisione sulla ripartizione delle spese rispetto alla società fiduciaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto da Adelchi Ferrari, ritenendo che le quote di s.r.l. formalmente intestate a una società fiduciaria (operante secondo la legge n. 1966/1939) debbano essere soggette alla procedura di pignoramento «diretto» prevista dall'art. 2471 c.c. e non al pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. Ne consegue che il pignoramento eseguito dalla Gotti con le forme del pignoramento presso terzi (senza gli adempimenti specifici dell'art. 2471: notifica alla società partecipata e iscrizione nel Registro delle imprese) è invalido. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata, deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da Valeria Gotti. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
Le partecipazioni di s.r.l. vanno sottoposte a pignoramento mediante la procedura diretta disciplinata dall'art. 2471 (notifica al socio e alla società e iscrizione nel Registro delle imprese); tale procedura è applicabile anche quando le quote sono formalmente intestate a una società fiduciaria, perché la intestazione fiduciaria non trasferisce la proprietà sostanziale.
Il pignoramento presso terzi non è la forma adeguata per le quote di s.r.l. (anche se intestate a fiduciaria); l'uso di tale forma, in assenza degli adempimenti dell'art. 2471, rende invalido il pignoramento.
Riferito al ruolo del terzo tenuto agli obblighi del custode dalla notificazione del pignoramento: la Corte ricorda che l'art. 546 non impone un onere formale al creditore per sostituire la procedura di cui all'art. 2471; la disciplina speciale dell'art. 2471 prevale per le quote di s.r.l.
Regola l'opposizione all'ordinanza di chiusura anticipata del pignoramento: la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione promossa dalla Gotti in quanto il pignoramento era stato compiuto con modalità non conformi all'art. 2471.
Norma richiamata nella contestazione sulle regole processuali dell'opposizione; la Corte ha valutato la legittimità delle modalità esecutive più che il mero termine processuale.
La Corte conferma che l'iscrizione del vincolo nel Registro delle imprese rende opponibili ai terzi gli atti dispositivi compiuti successivamente; la procedura dell'art. 2471 realizza tale opponibilità.
Richiamato per sottolineare la priorità temporale dell'iscrizione nel Registro delle imprese quale criterio di tutela degli acquirenti e dei creditori.
l. 23 novembre 1939, n. 1966
disciplina le società fiduciarie: la Corte ricorda che le società fiduciarie operano secondo lo schema del mandato senza rappresentanza (fiducia ‘germanistica’), pertanto l'intestazione formale non trasferisce la proprietà sostanziale delle partecipazioni ai fiduciari.
Modifica testuale dell'art. 2471; la Corte applica tale formulazione nel ritenere prevalente la procedura diretta per le quote di s.r.l.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi di tale disposizione.
Richiamato per chiarire che il pignoramento "presso il debitore" può riguardare anche beni non fisicamente nella disponibilità materiale del debitore; tuttavia per le quote di s.r.l. vige la disciplina speciale dell'art. 2471.
art. 615 e art. 619 cod. proc. civ.
La Corte osserva che la fiduciaria, essendo titolare formale per mandato fiduciario, non ha interesse né potere a proporre opposizioni fondate sulla titolarità formale delle quote; eventuali rimedi spettano al fiduciante effettivo (art. 619) se diverso dal debitore esecutato.
art. 2352 cod. civ.; art. 2471-bis cod. civ.
Richiamati nelle eccezioni della fiduciaria, con riferimento alle normative sulla disciplina delle azioni e del sequestro; la Corte, comunque, riafferma la prevalenza dell'applicazione dell'art. 2471 alle quote di s.r.l. intestate a fiduciaria.
Massime di principio
- Le quote di una s.r.l., anche se formalmente intestate a una società fiduciaria, sono beni immateriali cui si applica la procedura di pignoramento "diretto" ex art. 2471 c.c.; il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. non è la forma corretta.
- L'intestazione fiduciaria non trasferisce la proprietà sostanziale: la fiduciaria ha solo la legittimazione formale all'esercizio dei diritti sociali, mentre la proprietà sostanziale rimane al fiduciante; questo giustifica l'applicazione dell'art. 2471 anche in presenza di intestazione fiduciaria.
- Se il creditore intende pignorare quote di s.r.l. intestate a fiduciaria deve notificare il pignoramento alla società partecipata e alla fiduciaria e poi procedere all'iscrizione nel Registro delle imprese: omissioni formali rendono invalido il pignoramento.
- In assenza di contestazione documentata da parte di un diverso reale titolare (fiduciante), l'allegazione del creditore circa la titolarità effettiva delle quote può essere sufficiente per procedere; il reale fiduciante potrà tutelarsi proponendo opposizione ex art. 619 c.p.c.
- La fiduciaria non può efficacemente opporsi all'esecuzione invocando la titolarità formale delle quote qualora i beni amministrati siano patrimonialmente separati dal suo patrimonio; i rimedi spettano al reale titolare.
- Quando la questione è di novità rilevante (interpretazione sulla forma di pignoramento applicabile), la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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