Cassazione Penale, Sentenza n. 39756/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto l'appello del pubblico ministero avverso il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di misura cautelare personale. Il PM contestava la mancata valutazione della gravità indiziaria per le truffe aggravate contestate al capo 2 (rifornimenti di carburante pagati con codici di terzi), ritenendo che il danno ingiusto fosse comunque rilevante anche se i soggetti danneggiati non erano ancora identificati; contestava inoltre la valutazione erronea delle esigenze cautelari, in particolare l'esclusione del pericolo di recidiva e di fuga nonostante la reiterazione delle condotte, i precedenti penali (recidiva qualificata) e l'irreperibilità dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ritenendo errata e illogica la motivazione del Tribunale sia quanto alla valutazione della gravità indiziaria in relazione al capo 2 (truffe aggravate), sia quanto alla valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di fuga). La Corte ha affermato che in fase cautelare l'identificazione puntuale dei soggetti danneggiati non è sempre necessaria per ravvisare la fattispecie di truffa quando siano accertati artifici e il conseguente ingiusto profitto; ha inoltre ritenuto che la reiterazione, la sistematicità delle condotte, i precedenti specifici e l'irreperibilità impongano una rivalutazione del pericolo di recidiva e di fuga. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
Norma che regola l'effetto dell'annullamento della decisione del giudice del riesame e il rinvio al tribunale per nuovo giudizio; la Corte ha disposto il rinvio ex art. 309, comma 7.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino)
Principio secondo cui la Corte di legittimità verifica, nel rispetto dei limiti del giudizio di legittimità, se il giudice del merito ha adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario; la Corte può valutare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli)
Richiama il limite del controllo di legittimità: la Corte non sostituisce la valutazione del merito quando la censura si risolva in diversa valutazione di circostanze già esaminate, ma può intervenire se la motivazione è manifestamente illogica o carente.
Massime di principio
- In fase cautelare l'integrazione del delitto di truffa può essere ravvisata anche se i soggetti danneggiati non sono ancora stati identificati, purché risultino gli artifici e l'ingiusto profitto.
- La gravità indiziaria deve essere motivata con argomentazioni logiche: la Corte di Cassazione controlla l'adeguatezza e la coerenza della motivazione, ma non riconsidera il merito dei fatti.
- La reiterazione delle condotte, la sistematicità e le modalità particolarmente insidiose del comportamento illecito, insieme a precedenti specifici e alla condizione di irreperibilità, rafforzano le esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di fuga).
- Non sono sufficienti formule di stile (es. richiamare solo il tempo trascorso o l'assenza di nuove denunce) per escludere il pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare complessivamente la personalità dell'indagato e gli elementi sintomatici del rischio.
- Nella valutazione del pericolo di fuga il tribunale deve considerare le concrete condizioni personali e processuali (nazionalità, irreperibilità, pregresse condanne esecutive), evitando valutazioni meramente ipotetiche sulla misura della pena.
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