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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24435/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che la definizione agevolata della lite si era perfezionata nei termini e con le modalità previste dalla L. 197/2022, art. 1, commi 194, 195, 197 e 198. Poiché la domanda e il pagamento erano stati eseguiti correttamente e non risultava alcun diniego dell'ufficio, il processo è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la previsione normativa richiamata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di liquidazione emesso per l'imposta di registro proporzionale nei confronti di più società. Nel corso del giudizio di legittimità, le società hanno depositato documentazione attestante l'accesso alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla L. 197/2022, comma per comma richiamata nell'ordinanza, con presentazione della domanda, avvenuto pagamento in unica soluzione e deposito della relativa copia presso l'ufficio; hanno quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio. L'Agenzia non ha depositato memoria e non risulta un diniego erariale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 194, L. 197/2022

    pagamento in unica soluzione

    La definizione agevolata si perfeziona, nel caso di opzione per il pagamento unico, con l'integrale versamento degli importi dovuti nei termini previsti.

  • art. 1, comma 195, L. 197/2022

    domanda di accesso alla procedura di definizione agevolata

    La presentazione della domanda tramite il servizio telematico previsto dalla norma costituisce adempimento necessario per accedere alla definizione.

  • art. 1, comma 197, secondo periodo, L. 197/2022

    deposito presso l'ufficio della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti

    Il deposito della domanda e della prova del versamento presso l'ufficio è condizione richiesta per il perfezionamento della procedura.

  • art. 1, comma 198, L. 197/2022

    il processo è dichiarato estinto

    Nelle controversie pendenti, una volta depositata la documentazione prevista, il giudizio deve essere dichiarato estinto con ordinanza o decreto, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata prevista dalla legge speciale comporta l'estinzione del giudizio quando risultino tempestivamente perfezionati tutti gli adempimenti richiesti, inclusi domanda, pagamento e deposito della relativa documentazione.
  • In assenza di un diniego dell'ufficio e di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sulla regolarità della definizione, il giudice deve prendere atto dell'intervenuto perfezionamento della procedura e dichiarare estinto il processo.
  • La disciplina speciale sulla definizione agevolata prevale sulla prosecuzione del giudizio di legittimità e determina la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo la previsione normativa.
  • Quando la legge prevede espressamente l'estinzione del processo a fronte della definizione agevolata, il giudice non decide i motivi del ricorso ma verifica solo la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali della definizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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