Sentenza n. 94/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, a. del verbale della riunione UVID n.-OMISSIS-, Asl CE prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato interrotto “a conclusione entro e non oltre il 31.03.2025”, il PTRI con Budget di Salute, proponendo il passaggio ad altro setting assistenziale a carico dell'Ambito/Comune, senza specificare tipo, modalità e tempi di erogazione dello stesso; b. se e per quanto occorra, della Delibera di G. R. Campania n. -OMISSIS- – Linee Guida, nella parte in cui (a pag. 13) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata del PTRI con Budget di Salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti che necessitano a vita di assistenza h24, 365 gg. all'anno, con rapporto 1:1; c. in una agli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, non conosciuti e comunque lesivi per gli interessi e i diritti dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale UVI che disponeva la conclusione del PTRI con Budget di Salute e il passaggio del minore a un diverso setting assistenziale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale della riunione UVI con cui, dopo un percorso di presa in carico iniziato nel 2013 mediante PTRI con Budget di Salute a media intensità, era stata disposta la conclusione del progetto entro il 31 marzo 2025 e proposta la transizione verso un progetto assistenziale diverso, a carico dell'Ambito/Comune. Hanno dedotto: violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 3, 32 e 117 Cost. e del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, motivazione carente e ingiustizia manifesta, sostenendo che il passaggio fosse improvviso e che il nuovo setting non ne specificasse natura, modalità e tempi di erogazione; difetto di istruttoria, motivazione oscura, lacunosa e contraddittoria. È stata inoltre contestata, per quanto occorresse, la delibera regionale contenente le Linee Guida che limitano la durata del PTRI a due anni, prorogabili per un ulteriore anno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 46 della legge regionale Campania n. 1/2012 e le Linee Guida approvate con DGRC n. 483 del 1° ottobre 2012 stabiliscono per i PTRI sostenuti da Budget di Salute una durata di due anni, prorogabile al massimo per un ulteriore anno previa valutazione UVI. Nel caso concreto il minore era stato preso in carico dal 2013 e l'UVI aveva motivato la conclusione del progetto sia con il superamento del limite temporale sia con il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il giudice ha escluso la genericità del provvedimento, considerando il verbale e il PAI allegato, nei quali erano indicati il progetto alternativo, gli obiettivi, le metodologie, le attività laboratoriali e sociali e le modalità di successiva illustrazione alle famiglie. I ricorrenti, inoltre, non avevano dedotto concreti pregiudizi derivanti dall'attuazione del nuovo progetto né censurato specificamente la sua inidoneità rispetto alle condizioni del minore, e non avevano formulato specifiche doglianze contro la disciplina regionale sulla durata massima del PTRI. Il passaggio non è stato ritenuto improvviso, poiché il superamento del limite temporale era già stato evidenziato in una precedente UVI e il progetto era stato prorogato. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione, essendo chiari i presupposti di fatto e il percorso logico-giuridico dell'amministrazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 46 l.r. Campania n. 1/2012
Introduce in Campania il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale sostenuto dal Budget di Salute.
DGRC Campania n. 483 del 1° ottobre 2012
Le Linee Guida regionali prevedono che il PTRI abbia durata di due anni, prorogabile al massimo per un ulteriore anno previa valutazione UVI.
art. 744 del 22 dicembre 2022?
La deliberazione regionale è richiamata quale base del progetto alternativo volto a favorire l'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico.
artt. 25, 32 e 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Sono richiamati dai ricorrenti in relazione alla tutela delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie per persone con disabilità, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.
artt. 3, 32 e 117 Cost.
Sono invocati dai ricorrenti a tutela dell'uguaglianza e del diritto alla salute; il giudice non ha ravvisato una loro violazione.
Massime di principio
- Quando la disciplina regionale stabilisce per un progetto terapeutico-riabilitativo sostenuto da Budget di Salute una durata massima, eventualmente prorogabile entro un limite predeterminato previa valutazione dell'UVI, la scadenza del progetto dopo il superamento di tale limite costituisce legittima conseguenza della disciplina applicabile, salvo specifiche censure contro la disciplina stessa.
- Il provvedimento che conclude un PTRI e dispone il passaggio a un diverso setting assistenziale è sufficientemente motivato quando indica il superamento del limite temporale, il raggiungimento degli obiettivi progettuali e, anche mediante un PAI allegato, il progetto alternativo, i relativi obiettivi, le metodologie e le attività.
- La censura di genericità del setting assistenziale alternativo non è sufficiente, se il verbale e gli atti allegati ne descrivono contenuti e modalità essenziali; il ricorrente deve allegare concreti pregiudizi, ritardi o specifici profili di inidoneità rispetto alla situazione individuale dell'assistito.
- Il passaggio da un progetto assistenziale a un diverso setting non è qualificabile come improvviso quando l'amministrazione abbia già evidenziato in precedenza il superamento dei limiti temporali e abbia disposto una proroga prima della conclusione definitiva del progetto.
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