L.R. Campania 1/2012
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge finanziaria regionale 2012 della Campania reca disposizioni su bilancio, tributi, demanio, patrimonio, personale, trasparenza, ambiente, sviluppo economico e sanità. Molte misure hanno efficacia limitata al 2012 o a termini specifici (ad es. differimenti, piani e procedure da adottare entro 60/90/180 giorni). Diverse previsioni sono poi state abrogate o dichiarate incostituzionali, rendendo il testo in larga parte non più operativo.
Legge finanziaria regionale Campania 2012
Legge finanziaria regionale Campania 2012
Il provvedimento detta misure per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2012–2014 della Regione Campania, intervenendo su entrate, spesa, tributi, patrimonio, organizzazione amministrativa, ambiente, sviluppo economico e sanità. Molte disposizioni sono puntuali e a effetto temporaneo, riferite all’esercizio 2012 o a scadenze determinate.
Regolazione di debiti e crediti, tributi e riscossione
La legge introduce strumenti di flessibilità nei rapporti finanziari tra Regione ed enti locali. La Giunta regionale può disciplinare rateizzazioni, anche non onerose, dei crediti regionali verso gli enti locali, tenendo conto della natura del credito, della scadenza, di eventuali contenziosi e delle difficoltà finanziarie degli enti. Sono previste anche facilitazioni per accelerare i pagamenti, purché il credito sia realizzato almeno per i tre quarti.
Le stesse regole si applicano anche alle convenzioni con i gestori del Servizio idrico integrato. Per i crediti verso enti locali dissestati, rientranti nella massa passiva, si applica la disciplina del testo unico degli enti locali. La Giunta può inoltre stabilire modalità di recupero dei crediti senza interessi e rivalutazione per alcune ipotesi di trasferimenti e funzioni già disciplinate dal d.p.r. n. 616/1977 e dalla legge regionale n. 42/1978.
La Regione può prevedere intese con enti locali creditori per la compensazione dei reciproci debiti. È inoltre prevista la compensazione dei debiti IRAP di enti regionali di diritto pubblico e degli enti strumentali partecipati al 100 per cento con i crediti verso la Regione maturati dopo l’entrata in vigore della legge.
In materia di tassa automobilistica regionale, la legge consente:
- il versamento cumulativo per soggetti tenuti al pagamento per dieci o più veicoli, secondo modalità fissate da decreto dirigenziale;
- un aumento del 10 per cento degli importi dovuti dal 1° gennaio 2012 per i periodi fissi successivi;
- la destinazione, per il 2012, delle maggiori entrate al finanziamento di mutui degli enti locali per opere pubbliche e del fondo di cui all’articolo 37;
- dal 2013, la ripartizione delle maggiori entrate tra politiche sociali e interventi per crisi occupazionali/sviluppo.
La Regione istituisce inoltre un albo dei veicoli propri o in uso alla Regione esenti dalla tassa automobilistica, sulla base dei dati del PRA.
Per la tassa regionale per il diritto allo studio viene introdotto l’esonero per i soggetti indicati dall’articolo 30 della legge n. 118/1971. In tema di riscossione coattiva dei tributi regionali, i controlli sono effettuati a campione secondo soglie percentuali e importi massimi, per ragioni di economicità ed efficienza.
Per alcuni adempimenti relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, scaduti prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 16/2010, il versamento o l’adempimento dichiarativo si considerano regolari se effettuati entro il 30 giugno 2012.
Patrimonio regionale, demanio e alienazioni
La Regione autorizza l’alienazione dei beni patrimoniali regionali inclusi nel Piano delle alienazioni allegato al bilancio. La vendita dei beni immobili del patrimonio disponibile avviene mediante asta pubblica, con base d’asta pari al prezzo di stima ridotto del 10 per cento e con offerte segrete in aumento.
Per i beni inseriti nel Piano delle alienazioni sono riconosciuti diritti di prelazione, tra l’altro, a chi li occupava pacificamente o con titolo idoneo al 30 giugno 2011 e agli enti pubblici occupanti con titolo o possesso pacifico. Sono previste riduzioni del prezzo per immobili locati a fini non abitativi e l’esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dalla disciplina generale di vendita.
Le disposizioni si applicano anche ai procedimenti di vendita non ancora conclusi alla data di entrata in vigore, se erano già state formalizzate proposte irrevocabili di acquisto, salvo i procedimenti contenziosi.
In materia di demanio marittimo, il testo vigente è stato poi inciso da modifiche successive; nel testo originario si prevedeva un indennizzo per occupazioni abusive o difformi, con importi differenziati in base al tipo di occupazione e con destinazione di una quota degli introiti ai comuni competenti. La disciplina delle concessioni gratuite sul demanio marittimo risultava connesse a una scadenza alla data di entrata in vigore della legge, ma la norma è stata successivamente abrogata.
Personale regionale, organizzazione e trasparenza
La Regione e il Consiglio regionale sono chiamati a definire criteri di razionalizzazione della spesa del personale. Per fondazioni, enti strumentali e società partecipate controllate dalla Regione viene fissato un rapporto proporzionale tra personale dirigenziale e non dirigenziale, con obbligo di adottare piani di razionalizzazione.
È consentita la mobilità del personale a tempo indeterminato tra Giunta, enti, aziende e agenzie strumentali mediante cessione di contratto, in presenza di posti vacanti e secondo criteri generali fissati dalla Giunta. Sono previste anche misure specifiche per l’inserimento in ruolo di personale in comando presso il Commissariato di Governo e per la sospensione delle procedure concorsuali del Consiglio regionale nell’anno finanziario 2012.
La legge disciplina inoltre:
- l’adozione di un regolamento per l’ordinamento del Consiglio regionale, con successiva abrogazione della legge regionale n. 15/1989;
- gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, con un emolumento omnicomprensivo sostitutivo delle voci accessorie;
- la soppressione di talune posizioni dirigenziali prive di titolarità e la riduzione dei relativi fondi;
- l’applicazione al personale regionale del d.P.R. n. 171/2011 sull’inidoneità psicofisica;
- il superamento, dalla X legislatura, dell’assegno vitalizio per i consiglieri regionali, con previsione di un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri eletti da tale legislatura.
È inoltre rafforzata la trasmissione telematica degli atti e la pubblicazione integrale e accessibile degli atti amministrativi di Giunta, Consiglio, enti strumentali, società partecipate, ASL e AO. Gli enti strumentali e le società partecipate che adottano contabilità economica devono dotarsi di contabilità analitica a decorrere dal 2012.
Vengono poi istituiti o disciplinati organismi interni come il Comitato unico di garanzia per pari opportunità e non discriminazione e la Commissione per il contrasto dell’evasione e dell’elusione dei tributi erariali, quest’ultima con funzioni ricognitive e di promozione di convenzioni interistituzionali.
Edilizia residenziale pubblica, fitto passivo e interventi sostitutivi
La legge riapre, per un termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, la possibilità di presentare istanza di regolarizzazione del rapporto locativo per soggetti già esclusi dai precedenti termini, se in possesso dei requisiti per l’alloggio ERP. Gli IACP devono dare ampia pubblicità alla riapertura dei termini e inviare raccomandata agli interessati.
Sono previste modifiche in materia di subentro nella domanda o nell’assegnazione dell’alloggio a favore dei parenti di primo grado conviventi da almeno cinque anni, in determinate condizioni.
La Regione, gli enti collegati, le ASL, le società e le aziende controllate e partecipate devono predisporre un Piano di razionalizzazione dei contratti di fitto passivi, volto a ridurre almeno del 33 per cento i costi, anche mediante l’uso di immobili concessi gratuitamente dallo Stato e dagli enti territoriali. Il Piano va adottato entro novanta giorni, pena la decadenza dei rappresentanti legali, e alle ASL è vietata la stipula di nuovi contratti di fitto senza comprovate e inderogabili esigenze.
È inoltre previsto che, in caso di ritardo degli enti locali nell’attuazione di programmi di edilizia agevolata e sovvenzionata finanziati dalla Regione, quest’ultima possa adottare atti sostitutivi previa diffida, secondo modalità da definirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni.
Contabilità pubblica, tributi locali e contrasto all’evasione
La legge reca disposizioni di coordinamento contabile e tributario: regolazione di sospesi di tesoreria, controllo selettivo dell’accertamento e misure di integrazione tra i diversi livelli istituzionali. Viene istituita una Commissione regionale per il contrasto dell’evasione e dell’elusione dei tributi erariali in materia fiscale e contributiva, composta in forma paritetica da rappresentanti regionali, di province e comuni, dell’Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali.
La Commissione deve svolgere ricognizioni semestrali dei dati rilevanti e promuovere convenzioni per l’integrazione di dati e informazioni, anche telematicamente, con partecipazione gratuita e senza nuovi oneri per la finanza regionale.
Sviluppo economico, imprese, commercio e turismo
La Regione promuove nuove iniziative imprenditoriali giovanili con un regime di aiuti coordinato con la finanza agevolata nazionale e regionale. Favorisce inoltre l’internazionalizzazione delle imprese, la formazione di partenariati strategici e la promozione dei territori, approvando entro novanta giorni modalità di gestione e piano economico del programma di sviluppo internazionale.
La legge sostiene anche le reti di impresa e prevede un piano regionale specifico, un regime di aiuto e il Piano regionale di attuazione dello Statuto delle Imprese (PRASI), con relativa disciplina di dettaglio demandata alla Giunta.
È istituita la rete regionale della ricerca e dell’innovazione Campania INHUB, coordinata da Campania Innovazione S.p.A., alla quale possono aderire università, enti di ricerca, camere di commercio, parchi scientifici, incubatori e associazioni di categoria/impresa. È inoltre istituito lo strumento Voucher innovazione per progetti di innovazione e trasferimento tecnologico a favore di micro, piccole e medie imprese, centri di ricerca e consorzi operanti in specifici settori.
Nel settore turistico-alberghiero, per progetti finanziati con il POR 2000/2006 conclusi entro il 2009, l’anno a regime può essere differito fino a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013; sono previste anche tolleranze sugli obiettivi occupazionali e misure di salvaguardia dei livelli occupazionali.
Per le aree di servizio autostradali date in concessione dalla Regione è richiesto uno spazio minimo per bar sotto pensilina e promozione dei prodotti tipici campani, con obbligo di adeguamento entro novanta giorni dalla richiesta, pena decadenza della concessione.
Infrastrutture, trasporti e servizi pubblici
La Regione promuove l’uso del Wi-Fi gratuito e aperto e il raccordo tra soggetti pubblici e privati per la condivisione di dati e servizi. In materia di trasporto pubblico locale, il testo vigente contiene oggi previsioni soprattutto transitorie e di riorganizzazione societaria: il subentro del nuovo affidatario comporta il passaggio del personale secondo la disciplina del regio decreto n. 148/1931, con trasferimento del fondo TFR maturato.
La Regione favorisce i processi di ristrutturazione delle società di trasporto pubblico locale e, con riguardo al gruppo EAV, è previsto il completamento della riorganizzazione societaria con scissioni, fusioni e separazione tra trasporto ferroviario e gestione della rete, nel rispetto della normativa sulle società pubbliche.
Ambiente, protezione civile, energia e territorio
La legge prevede un piano di interventi per il potenziamento della sala previsioni e monitoraggio meteo della protezione civile regionale, senza nuovi oneri. Promuove inoltre fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e offre supporto tecnico ai comuni associati che abbiano già predisposto piani di efficientamento energetico e abbiano concluso le gare, ma non abbiano ricevuto i trasferimenti ministeriali attesi.
Per il servizio idrico integrato, nelle more del riordino del ciclo delle acque, la Giunta può ridefinire le concessioni esistenti e adottare gli atti attuativi entro centottanta giorni. È inoltre disciplinata la rateizzazione, fino a quindici anni, dei crediti relativi a forniture idriche e canoni di depurazione verso i gestori del servizio, nonché la possibilità di affidare la riscossione a SMA Campania S.p.A. e di regolare cessioni/compensazioni di crediti connessi agli STIR e al TMV di Acerra.
In materia di rifiuti, la legge modifica la disciplina regionale introducendo indicazioni su smaltimento di veicoli fuori uso e limiti di stoccaggio per gli impianti di autodemolizione.
Rischio sismico, forestazione e tutela del territorio
Vengono rafforzate le funzioni regionali in materia di difesa dal rischio sismico, con specificazioni sui contributi che alimentano un fondo per le attività dell’ARCADIS. Sono definiti i lavori “minori” e introdotte commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni o le forme associative che ne facciano richiesta, con termini procedimentali stringenti per pareri e rilascio dell’autorizzazione.
Per alcune opere pubbliche o di interesse pubblico e per edifici privati oltre una certa altezza, l’autorizzazione resta in capo al Genio civile.
In materia forestale, la disciplina viene riorganizzata attorno al piano forestale regionale, alla carta regionale delle risorse forestali e a un documento esecutivo di programmazione forestale, per il quale sono previste modalità di approvazione, obiettivi prioritari e finanziamento anche mediante fondi FAS. Per il periodo 2012–2013 tale documento assume valore di Grande progetto straordinario di manutenzione dell’infrastruttura forestale regionale.
Sono inoltre modificate le regole sui tagli boschivi, sulla tutela paesaggistica e sulla programmazione delle attività degli enti delegati e delle comunità montane.
Caccia, parchi naturali, cave, agriturismo e altri settori territoriali
La legge interviene sulla disciplina venatoria, ridefinendo gli ambiti territoriali di caccia, i criteri di iscrizione dei cacciatori residenti, la mobilità venatoria e la composizione degli organi di gestione. Modifica anche la disciplina dei parchi naturali, degli incarichi e dei mandati degli organi, nonché quella delle nomine regionali.
Sono inoltre aggiornate norme sulle cave e torbiere, sull’agriturismo, sulle pro loco, sui complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, sui referendum popolari e sulle commissioni consiliari.
Sanità, politiche sociali, università e servizi socio-sanitari
La legge rafforza il quadro finanziario per il disavanzo sanitario, incrementando l’entrata finalizzata destinata alla copertura dell’ammortamento del debito pregresso sanitario e coordinandola con i minori costi derivanti dalla cartolarizzazione dei debiti sanitari. Sono previste coperture pluriennali fino al 2044, con importi massimi differenziati per periodi successivi.
Sono inoltre disciplinati:
- l’autorizzazione preventiva ASL per alcune prestazioni sanitarie e il conseguente divieto di remunerazione delle prestazioni non autorizzate;
- il riconoscimento del CEINGE come centro regionale di riferimento per specifiche diagnostiche;
- la continuità dei dispensari farmaceutici ordinari in funzione;
- i progetti terapeutico-riabilitativi individuali sostenuti da budget di salute, con linee guida regionali entro novanta giorni;
- l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie con convenzioni tra ambiti comunali e ASL, da definire entro centottanta giorni.
Istruzione, cultura, sicurezza e partecipazione
La Regione promuove l’apertura pomeridiana delle scuole come centri di promozione culturale e di contrasto alla dispersione scolastica. Viene riorganizzato anche il quadro di alcune istituzioni culturali e di partecipazione, tra cui il comitato per l’educazione alla pace e i diritti umani.
In materia di sicurezza e polizia locale, sono modificate le funzioni della scuola regionale di polizia e vengono aggiornati alcuni aspetti della legge regionale sulla polizia amministrativa e locale.
Abrogazioni, aggiornamenti normativi e disposizioni finali
Il testo contiene numerose abrogazioni e sostituzioni di norme regionali precedenti in materia di finanza, personale, sanità, urbanistica, rifiuti, referendum, spettacolo, agriturismo, parchi, pro loco e altri settori. Alcune disposizioni risultano oggi esplicitamente abrogate; altre sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale o superate da norme successive.
Tra le misure residue di carattere organizzativo si segnala anche l’avvio dell’Istituto regionale della vite e del vino della Campania dal 1° gennaio 2012 e il trasferimento a esso delle funzioni già della Cabina di Regia, con relativa soppressione di quest’ultima all’insediamento degli organi dell’Istituto.
Valutazione di attualità
La legge ha avuto una forte impronta di programmazione finanziaria per il 2012 e di riorganizzazione amministrativa, ma gran parte delle disposizioni è temporalmente esaurita, abrogata o incostituzionale. Restano di interesse soprattutto le norme tuttora confluite nel testo vigente su organizzazione interna, personale, alcune discipline patrimoniali, sanitarie e di settore, nei limiti delle successive modifiche.
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