Cassazione Penale, Sentenza n. 26039/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari, l'imputato aveva chiesto la ricusazione del giudice per le indagini preliminari che, in un provvedimento emesso nella stessa fase, aveva autorizzato/intervenuto sulla richiesta di intercettazioni disposte d'urgenza dal pubblico ministero e, secondo la difesa, aveva espresso valutazioni eccedenti la mera verifica dei presupposti legali, anticipando un giudizio sui gravi indizi di colpevolezza e dunque sulla res iudicanda. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistente la causa di ricusazione. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 37, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice aveva manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, e che la motivazione della Corte territoriale fosse solo apparente e tautologica, non avendo realmente confrontato le deduzioni difensive con il contenuto del decreto del gip.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la ricusazione non può fondarsi sulle valutazioni compiute dal giudice nell'esercizio di funzioni legittimamente svolte nella stessa fase del procedimento, poiché altrimenti si frammenterebbe il procedimento consentendo alle parti di rimuovere il giudice mediante istanze incidentali reiterate. Ha inoltre richiamato il principio per cui la motivazione del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni, quando si limiti a indicare i gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità delle captazioni ai fini delle indagini, non integra di per sé una indebita manifestazione di convincimento ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. Nel caso concreto, il gip si era limitato a indicare le fonti di prova prospettate dall'accusa, i risultati investigativi già acquisiti e quelli ancora da raggiungere, senza esorbitare dai propri poteri. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
la ricusazione è ammessa se il giudice, prima della sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione; non lo è quando il giudice si sia limitato a valutazioni istituzionalmente dovute nella stessa fase del procedimento.
il provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni deve fondarsi sui gravi indizi di reato e sull'assoluta indispensabilità delle captazioni per la prosecuzione delle indagini; la motivazione relativa a tali presupposti non integra, di per sé, causa di ricusazione.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di ricusazione per indebita manifestazione del convincimento richiede una presa di posizione del giudice sul merito della res iudicanda o sulla colpevolezza dell'imputato, non essendo sufficiente che egli abbia espresso valutazioni necessarie ai fini del provvedimento incidentale adottato.
- Le valutazioni compiute dal giudice nell'ambito della stessa fase del procedimento e nell'esercizio di poteri a lui attribuiti dalla legge non possono essere utilizzate per fondare la ricusazione, altrimenti si consentirebbe una frammentazione del procedimento e una sostanziale rimozione del giudice tramite incidenti processuali.
- La motivazione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni che si limiti a verificare i presupposti legali dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità del mezzo di ricerca della prova non integra, di per sé, anticipazione del giudizio di merito sulla colpevolezza.
- Il sindacato sulla ricusazione deve misurarsi con il contenuto concreto dell'atto del giudice e non può arrestarsi a formule generiche o a deduzioni meramente assertive circa una pretesa pregiudizialità del convincimento espresso.
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