Sentenza del 05/10/2016 n. 19862 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia del 1° dicembre 2009, che aveva respinto l’appello e confermato l’inammissibilità dichiarata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza il 25 febbraio 2009. Il ricorso introduttivo riguardava un avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP per il 2004. La CTR aveva ritenuto che il mandato apposto in calce al ricorso non fosse una procura alle liti e che, di conseguenza, il ricorso dovesse considerarsi non sottoscritto. La società ha proposto cinque motivi; la Cassazione ha ritenuto fondati e assorbenti il terzo e il quarto, relativi alla violazione delle regole sulla procura alle liti e sulla sottoscrizione del ricorso tributario.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, limitatamente ai motivi terzo e quarto, assorbendo gli altri. Ha stabilito che la collocazione della procura in calce all’atto, valutata insieme al contenuto e al contesto, consentiva di presumere che fosse riferita al giudizio tributario cui il ricorso si riferiva; l’espressione limitativa «in sede propria» era, nel contesto, una trascuratezza irrilevante e non escludeva la volontà di conferire l’incarico per la difesa nella fase processuale successiva all’accertamento. La CTR aveva quindi escluso la validità della procura senza adeguata interpretazione. Non sussisteva neppure la denunciata mancanza di sottoscrizione, perché il ricorso di primo grado era firmato dalla parte e dal difensore legittimato, che aveva autenticato la firma. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per le spese del giudizio di cassazione; non è stata decisa nel merito la legittimità dell’avviso di accertamento.
Norme richiamate
la posizione topografica della procura sia idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede.
La collocazione della procura in calce o a margine dell’atto cui si riferisce può dimostrarne il collegamento con quel giudizio, senza che siano necessarie formule sacramentali o un riferimento specifico al procedimento, salvo che il testo della procura indichi chiaramente il contrario.
Artt. 1367 e 1369 c.c.; artt. 156 e 159 c.p.c.
Ne consegue che la CTR ha violato il principio di conservazione dei negozi giuridici processuali quale emerge dagli artt. 1367 e 1369, c.c., artt. 156 e 159 c.p.c., trattandosi di vizio rilevabile in questa sede
La procura processuale va interpretata considerando il contesto dell’atto cui accede e privilegiando, ove possibile, un significato che ne conservi l’efficacia. Non è sufficiente dichiararla invalida in modo assertivo, senza valutare il contenuto complessivo e la volontà desumibile dagli atti.
Massime di principio
- Per valutare se una procura sia riferita a un giudizio, occorre considerare la sua collocazione e il contenuto dell’atto cui è unita, oltre alle parole utilizzate: la posizione in calce o a margine può fondare la presunzione di collegamento con quel procedimento.
- Formule imprecise o apparentemente limitative non determinano automaticamente l’invalidità della procura: vanno interpretate nel contesto e secondo il principio di conservazione, salvo che il testo esprima chiaramente una volontà incompatibile con la difesa nel giudizio.
- La sottoscrizione del ricorso non manca quando l’atto è firmato dalla parte e dal difensore legittimato che autentica la firma; la validità della procura e la presenza delle sottoscrizioni devono essere valutate concretamente.
- L’accoglimento per vizi processuali relativi alla procura o alla sottoscrizione non decide la fondatezza sostanziale dell’accertamento tributario: se la sentenza è cassata con rinvio, la controversia prosegue davanti al giudice indicato, che provvede anche sulle spese secondo quanto disposto.
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