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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22218/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In concreto, la vicenda riguardava l'allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro per recarsi ad acquistare un pacchetto di sigarette; la difesa sosteneva una diversa finalità dell'allontanamento, cioè l'acquisto di generi alimentari. La Corte di appello aveva già escluso la particolare tenuità valorizzando la dinamica del fatto e il grado di colpevolezza. Il ricorso riproponeva quindi una censura già esaminata e confutata nel merito dal giudice di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente disattesa dalla Corte d'appello. È stata ritenuta corretta la valutazione di non particolare tenuità del fatto, fondata sulla dinamica concreta dell'episodio e sul grado di colpevolezza, anche in ragione della finalità dell'allontanamento dal luogo di lavoro per acquistare sigarette. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando, alla luce della dinamica concreta e del grado di colpevolezza, la condotta non risulti di scarsa offensività.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di censure già specificamente esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito può essere dichiarata inammissibile se non introduce elementi nuovi o decisivi.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione della particolare tenuità richiede un apprezzamento complessivo della concretezza del fatto, comprensivo della sua dinamica e del grado di colpevolezza dell'agente.
  • La finalità concreta della condotta può incidere in modo determinante sull'apprezzamento della offensività del fatto e quindi sull'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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