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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16293/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di calunnia. Con il primo motivo ha dedotto l'insussistenza del dolo di calunnia, sostenendo in sostanza che mancasse la piena consapevolezza di accusare falsamente i pubblici ufficiali. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale le avesse escluse valorizzando i precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché già confutato dalla Corte d'appello con motivazione corretta in fatto e diritto: è stata valorizzata la conoscenza, da parte dell'imputato, della rilevanza della domanda posta in sede processuale e si è escluso che il diverso contenuto delle dichiarazioni rispetto a quelle rese in indagine dipendesse da semplici lacune mnemoniche. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile/infondato nei limiti del sindacato di legittimità, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato fondato sui gravi precedenti penali, valutazione di merito insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Richiamato implicitamente quale fattispecie di riferimento per il delitto di calunnia; la Corte ribadisce che il dolo sussiste quando l'agente consapevolmente accusa falsamente un soggetto sapendolo innocente.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base di elementi di merito, come i gravi precedenti penali, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di calunnia, l'elemento soggettivo è integrato quando risulti la piena consapevolezza di accusare falsamente una persona innocente; il giudice di merito può desumerlo da circostanze fattuali specifiche, tra cui la consapevolezza della rilevanza processuale delle dichiarazioni rese.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a reiterare doglianze già confutate con motivazione logicamente e giuridicamente corretta dalla decisione impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche, quando fondato su una valutazione di merito adeguatamente motivata e basata su precedenti penali o altri dati fattuali, non è normalmente sindacabile in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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