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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 15190 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva importato nel 2004 veicoli fuoristrada ATV classificandoli alla voce doganale 8703 e pagando dazi del 10%. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-15/05 (K.-1), che aveva stabilito la classificazione di determinati ATV tra i trattori della voce 8701, con conseguente esenzione dai dazi, la società chiese la revisione dell'accertamento e il rimborso di euro 7.549,96. L'Agenzia delle Dogane contestò la decisione favorevole alla società sostenendo, tra l'altro, che il giudice tributario avesse illegittimamente fondato la decisione sulla CTU, che non fossero state esaminate le critiche del consulente tecnico di parte, che i veicoli dovessero essere classificati nella voce residuale 87019090 e che il rimborso fosse escluso per traslazione del tributo sugli acquirenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e ha confermato il diritto della società al rimborso dei dazi. Ha ritenuto corretta la valutazione tecnica secondo cui i veicoli possedevano i quattro requisiti individuati dalla sentenza K.-1: un solo sedile, manubrio per sterzare le ruote secondo il principio di Ackerman, dispositivo di aggancio e capacità di traino pari al doppio del proprio peso. Tali caratteristiche erano sufficienti per la classificazione tra le sottovoci 87019011-87019039, in base alla potenza del motore, con esenzione doganale; non era necessario che fossero presenti presa di forza, dispositivo di sollevamento idraulico o verricello. Le censure sulla CTU erano in parte inammissibili perché nuove o non adeguatamente specificate e comunque infondate. È stata inoltre esclusa l'applicazione della disciplina nazionale sulla traslazione del tributo, sia per mancata prova sia perché i dazi doganali costituiscono risorse proprie dell'Unione europea. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11

    Costituisce la base normativa dell'istanza di revisione dell'accertamento doganale e della richiesta di rimborso dei dazi indebitamente pagati.

  • Regolamento CEE n. 2658/1987

    Disciplina la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune; nel caso concreto, le sottovoci della voce 8701 applicabili agli ATV comportavano l'esenzione dai dazi.

  • Regola Generale Interpretativa 3(a) della nomenclatura combinata

    La voce più specifica deve avere priorità sulle voci di portata più generale.

    La classificazione deve privilegiare la voce doganale specifica coerente con le caratteristiche obiettive della merce, evitando il ricorso a una voce residuale quando esiste una classificazione più precisa.

  • Regola Generale Interpretativa 3(c) della nomenclatura combinata

    Qualora la merce non sia classificabile secondo le regole 3(a) o 3(b), deve essere classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    La regola residuale opera soltanto quando non sia possibile individuare una voce specifica mediante le regole precedenti; non era applicabile perché gli ATV rientravano specificamente nella voce 8701.

  • D.L. n. 688 del 1982, art. 19, convertito nella L. n. 873 del 1982

    Prevede limitazioni al rimborso dei tributi quando il relativo onere sia stato trasferito su altri soggetti. La Corte ha escluso l'applicabilità della norma ai dazi doganali rilevanti per l'ordinamento dell'Unione europea.

  • L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 3

    Esclude l'applicazione della disciplina nazionale sulla traslazione quando i tributi riscossi rientrano nell'ordinamento comunitario; tale esclusione è stata ritenuta decisiva per i dazi doganali, qualificati come risorse proprie dell'UE.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Disciplina i poteri istruttori del giudice tributario. La Corte ha chiarito che l'utilizzo di una CTU basata sui documenti prodotti dalle parti e svolta nel contraddittorio non comporta automaticamente un'inversione dell'onere della prova.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda di rimborso grava sul contribuente; tuttavia, tale onere può essere assolto mediante documentazione tecnica e documenti valutati in contraddittorio, anche attraverso una CTU.

  • Sentenza CGUE 27 aprile 2006, causa C-15/05 (K.-1)

    Ha dichiarato invalida la classificazione regolamentare precedente e ha individuato i requisiti obiettivi che consentono di classificare determinati ATV come trattori della voce 8701.

  • Sentenza CGUE 22 settembre 2016, causa C-91/15 (K.-2)

    Ha dichiarato invalida la classificazione di veicoli analoghi nella voce residuale 87019090 e ha confermato che la mancanza di presa di forza, sollevatore idraulico o verricello non impedisce la classificazione nella voce 8701 quando ricorrono i quattro requisiti obiettivi indicati in K.-1.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso di dazi pagati in base a una classificazione doganale errata, l'importatore deve dimostrare le caratteristiche obiettive della merce e la loro corrispondenza alla voce tariffaria corretta; la prova può essere fornita con documenti tecnici, manuali, schede di prodotto e CTU.
  • Nella classificazione doganale prevalgono le caratteristiche obiettive del prodotto e la voce più specifica. Non si può ricorrere a una voce residuale soltanto perché il bene non presenta alcune caratteristiche normalmente, ma non necessariamente, presenti nella categoria.
  • Quando la Corte di Giustizia invalida una classificazione tariffaria o chiarisce i criteri interpretativi della nomenclatura combinata, tali principi devono essere applicati alle controversie pendenti, anche se le importazioni sono anteriori alla pronuncia.
  • L'assenza di accessori o dispositivi generalmente presenti nei trattori agricoli o forestali non è decisiva se tali elementi non costituiscono requisiti vincolanti secondo la giurisprudenza dell'Unione europea.
  • La CTU non sostituisce l'onere probatorio della parte quando esamina documenti prodotti dalle parti e opera nel contraddittorio; in tal caso il suo utilizzo non determina, di per sé, un'inammissibile acquisizione d'ufficio della prova.
  • In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente che il giudice non abbia considerato le critiche del consulente di parte: occorre indicare un fatto storico decisivo realmente omesso, non una diversa valutazione delle prove o delle argomentazioni tecniche.
  • La limitazione al rimborso per traslazione del tributo richiede una prova concreta del trasferimento dell'onere economico e non può essere desunta automaticamente dall'esistenza di utili o dalla mera vendita dei beni; inoltre, la disciplina nazionale può essere inapplicabile ai dazi doganali soggetti al diritto dell'Unione.

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