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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18696/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di costruzione e fornitura di un'imbarcazione e dal collegato contratto di locazione finanziaria stipulato per il suo acquisto. La ricorrente ha dedotto che l'imbarcazione non era stata consegnata e che, nonostante ciò, la società di leasing aveva continuato a richiedere i canoni, arrivando anche a escutere la garanzia collegata al rapporto. Ha quindi chiesto la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del costruttore, la risoluzione del leasing per mancata consegna del bene, la restituzione di quanto versato, l'inibitoria della garanzia e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato le domande e accolto la riconvenzionale della società di leasing; la Corte d'appello ha invece dichiarato estinta l'obbligazione della ricorrente verso la società di leasing, rigettando la riconvenzionale, ma ha ritenuto legittima l'escussione della garanzia e ha escluso la responsabilità della società di leasing. In Cassazione la ricorrente ha censurato la sentenza per omessa/illogica motivazione, travisamento dei fatti, violazione dei principi di buona fede e correttezza, errata interpretazione delle clausole contrattuali e mancata valutazione delle prove, sostenendo anche l'inesistenza di una valida ratifica di un pagamento di fattura e il diritto alla riduzione/importo detratto e al risarcimento, nonché alla riduzione della penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile o comunque infondato nei diversi profili dedotti e lo ha integralmente rigettato. Ha osservato che le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano precluse o miravano in realtà a una rivalutazione del merito; che la doglianza sulla motivazione non superava il limite del "minimo costituzionale"; che alcune questioni erano nuove o non specificamente localizzate nei precedenti gradi; che la questione della ratifica del pagamento della fattura attingeva il giudizio di fatto; che non vi era omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, poiché la Corte d'appello si era espressa escludendo violazioni di buona fede; e che le doglianze sulla prova testimoniale erano radicalmente inammissibili per difetto di specificità e di indicazione delle norme violate. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso in cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale è oggi sindacabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Opera la preclusione alla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione di appello conferma quella di primo grado.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a incidere sulla decisione.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato ai fini dell'interpretazione secondo buona fede, ma le censure sono state ritenute meramente dirette a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito.

  • art. 1375 c.c.

    La Corte d'appello aveva escluso violazioni della buona fede nell'operato della società di leasing; la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia sul punto.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma senza esito favorevole; non è stato ritenuto decisivo ai fini della cassazione.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma le doglianze sono state reputate inammissibili o infondate.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta mala fede della società di leasing, ma la censura è stata respinta.

  • art. 1359 c.c.

    Invocato nel ricorso, senza che la Corte ne traesse conseguenze utili per la ricorrente.

  • art. 1526 c.c.

    Invocato per la riduzione/ritenuta dei canoni e delle somme versate, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato per la riduzione della penale, ma la Corte non ha ritenuto accoglibile la richiesta sulla base delle doglianze formulate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla valutazione delle prove; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché sostanzialmente volta a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e le sedi processuali in cui le questioni e i documenti sono stati dedotti; la mancata osservanza comporta inammissibilità.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza o la mera non condivisibilità della motivazione.
  • Quando il ricorso introduce questioni non trattate nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente di averle già dedotte nei precedenti gradi e precisare in quale atto lo abbia fatto; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La doglianza sulla mancata valutazione di prove o sulla erronea lettura del materiale probatorio è inammissibile se non indica con precisione le norme violate e se si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto.
  • La deduzione dell'errore della corte territoriale sulla ratifica di un pagamento o sulla mala fede nell'esecuzione del rapporto non può essere introdotta in cassazione come questione di fatto nuova o non specificamente localizzata negli atti di causa.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato il tema controverso, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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