Cassazione Civile, Ordinanza n. 26284/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di accertamento della falsità, proposta ai sensi dell'art. 221 c.p.c., della relata di notifica di un invito emesso dall'amministrazione finanziaria, recante la data del 14 agosto 2009 e l'orario delle 15:10. Il soggetto privato sosteneva che l'atto non potesse essergli stato consegnato in quell'orario, perché si trovava altrove e sarebbe rientrato presso la propria abitazione solo in un momento successivo. La Corte d'appello aveva però confermato il rigetto della domanda di primo grado, valorizzando le risultanze testimoniali di funzionari e dipendenti dell'ufficio, nonché l'orario di servizio del messo notificatore, ritenuto compatibile con l'esecuzione della notifica; inoltre aveva escluso riscontri sulla successiva apposizione della frase relativa al rifiuto di sottoscrivere l'atto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto inattendibile una teste per il solo rapporto di parentela, assumendo la rilevanza della soppressione dell'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della notificazione eseguita, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva effettuato una valutazione comparativa di tutto il compendio probatorio, giungendo a un apprezzamento dei fatti insindacabile in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha osservato che esso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla estraneità delle questioni di nullità della notificazione rispetto all'oggetto del giudizio di querela di falso proposto in via principale. Per effetto della soccombenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
è richiamato come base della domanda di querela di falso proposta in via principale avverso la relata di notifica.
viene evocato nel ricorso come parametro del vizio di motivazione/omesso esame, ma la censura è ritenuta inammissibile perché investe in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
è richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità testimoniale del congiunto; la Corte non accoglie la censura perché la doglianza non scalfisce l'apprezzamento probatorio della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
è richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
non è citato nel testo; omesso
sentenza Corte cost. n. 248 del 1974
è richiamata dal ricorrente per sostenere l'eliminazione del divieto di testimonianza dei parenti, ma non conduce all'accoglimento del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già compiuto un apprezzamento comparativo delle prove acquisite.
- La doglianza che attacca la credibilità di un testimone è inammissibile se, in concreto, mira a sostituire al giudizio di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La censura proposta per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se investe profili estranei alla motivazione decisiva, è inammissibile.
- Nel giudizio di querela di falso proposto in via principale, non possono essere fatti valere come motivi decisivi questioni di nullità della notificazione che non attengano alla falsità del documento o della relata oggetto di contestazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione del principio di soccombenza sulle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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