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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36197/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per minaccia aggravata pronunciata nei precedenti gradi è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di minaccia aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, in sostanza, un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado; tuttavia il motivo è stato ritenuto del tutto generico, perché non indicava con precisione quali specifici punti della motivazione di merito sarebbero stati omessi o illogicamente trattati. La Corte ha inoltre rilevato che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva già risposto in modo adeguato alle censure formulate con l'atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo o generico e non individua in modo specifico i punti della motivazione di merito asseritamente carenti.
  • La deduzione di un vizio di motivazione richiede una critica puntuale della sentenza impugnata; non è sufficiente lamentare in modo apodittico l'omessa risposta del giudice di merito.
  • Se la Corte di appello ha già fornito risposta adeguata alle censure sollevate, il ricorso che si limiti a riproporle senza confrontarsi con la motivazione è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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