Cassazione Penale, Sentenza n. 18775/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: il ricorrente, con comunicazione del 12/10/2022, ha rinunciato al ricorso rappresentando di aver ottenuto l'affidamento in prova (la misura più favorevole oggetto della domanda). Non è stata disposta condanna per spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/05/2022 del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative (affidamento in prova e detenzione domiciliare) ai sensi degli artt. 47 e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione alla pena di anni 1 e mesi 6 risultante dal provvedimento di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza (SIEP n. 2019/883). Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
Norme richiamate
Le norme disciplinano le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare) che erano oggetto della richiesta; la Corte rileva che l'ottenimento di una delle misure chieste rende inutile il prosieguo dell'impugnazione
principio della sopravvenuta carenza d'interesse
Quando il ricorrente ottiene, anche al di fuori del giudizio, il risultato più favorevole perseguito con l'impugnazione (es. concessione dell'affidamento in prova), viene meno l'interesse ad agire e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Se il ricorrente ottiene la misura o il rimedio richiesto prima della decisione sull'impugnazione, l'interesse a proseguire l'impugnazione viene meno e il giudice può dichiararla inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La comunicazione formale di rinuncia o la prova dell'ottenimento della misura devono essere portate a conoscenza della Corte; l'accertamento di tale sopravvenienza comporta il non esame del merito.
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non si applicano ordinariamente condanne per spese o sanzioni pecuniarie, salvo profili di colpa o abusività dell'impugnazione.
- Chi intende preservare la possibilità di ulteriore tutela deve dimostrare un interesse residuo concreto e attuale; ottenere solo parzialmente ciò che si chiede potrebbe non affermare la carenza d'interesse.
- Il principio si applica anche quando l'evento sopravvenuto è maturato fuori dall'udienza: la Corte prende atto della sopravvenuta cessazione dell'interesse e decide sull'ammissibilità.
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