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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33398/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni irrogato per l'anno d'imposta 2007 per omessa comunicazione telematica di una dichiarazione d'intento del cessionario, che consentiva l'emissione di fatture in regime di non imponibilità IVA. La società sosteneva di avere diritto al cumulo giuridico delle sanzioni, con riferimento alle 73 fatture emesse sulla base di quella dichiarazione. Dopo aver definito la contestazione in via agevolata versando un terzo dell'importo contestato ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, aveva chiesto l'annullamento in autotutela dell'atto; l'amministrazione aveva negato il riesame. Il ricorso contro il diniego di autotutela era stato dichiarato inammissibile in primo e secondo grado, poiché ritenuto in realtà diretto contro l'originario atto sanzionatorio divenuto definitivo per effetto della definizione agevolata. In Cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme sull'autotutela tributaria, assumendo che la definizione agevolata non precludeva all'amministrazione di riesaminare l'atto; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezioni di appello, in particolare sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per la verifica del principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva negato in astratto l'autotutela, ma aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché, tramite l'impugnazione del diniego, si stava sostanzialmente aggredendo un atto sanzionatorio divenuto definitivo dopo la definizione agevolata. Il secondo motivo è stato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio denunciato deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che attenga a una questione diversa è inammissibile per difetto di interesse.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l'impugnazione perché diretta, in sostanza, contro un atto ormai definitivo, non è utile dedurre soltanto che l'amministrazione avrebbe potuto riesaminare l'atto in autotutela.
  • L'adesione alla definizione agevolata delle sanzioni può rendere definitivo l'atto irrogativo e precluderne la contestazione giurisdizionale.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. resta assorbita se la decisione impugnata viene confermata su una questione preliminare idonea da sola a definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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