Cassazione Civile, Ordinanza n. 33398/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni irrogato per l'anno d'imposta 2007 per omessa comunicazione telematica di una dichiarazione d'intento del cessionario, che consentiva l'emissione di fatture in regime di non imponibilità IVA. La società sosteneva di avere diritto al cumulo giuridico delle sanzioni, con riferimento alle 73 fatture emesse sulla base di quella dichiarazione. Dopo aver definito la contestazione in via agevolata versando un terzo dell'importo contestato ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, aveva chiesto l'annullamento in autotutela dell'atto; l'amministrazione aveva negato il riesame. Il ricorso contro il diniego di autotutela era stato dichiarato inammissibile in primo e secondo grado, poiché ritenuto in realtà diretto contro l'originario atto sanzionatorio divenuto definitivo per effetto della definizione agevolata. In Cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme sull'autotutela tributaria, assumendo che la definizione agevolata non precludeva all'amministrazione di riesaminare l'atto; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezioni di appello, in particolare sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per la verifica del principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva negato in astratto l'autotutela, ma aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché, tramite l'impugnazione del diniego, si stava sostanzialmente aggredendo un atto sanzionatorio divenuto definitivo dopo la definizione agevolata. Il secondo motivo è stato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria applicata per l'omessa comunicazione della dichiarazione d'intento
art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dalla ricorrente quale base del cumulo giuridico delle sanzioni
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
meccanismo di definizione agevolata della sanzione che, una volta scelto, rende definitivo l'atto e ne preclude la contestazione giurisdizionale
art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994
richiamato come fonte dell'autotutela tributaria, che la ricorrente assumeva ancora esercitabile
art. 2 del d.m. n. 37 del 1997
richiamato come disciplina dell'autotutela tributaria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza dedotto con il secondo motivo
richiamato per lamentare omessa pronuncia
norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata in premessa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
principio di proporzionalità
evocato dalla ricorrente come questione di compatibilità con il diritto UE, ma non esaminato per assorbimento
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio denunciato deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che attenga a una questione diversa è inammissibile per difetto di interesse.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l'impugnazione perché diretta, in sostanza, contro un atto ormai definitivo, non è utile dedurre soltanto che l'amministrazione avrebbe potuto riesaminare l'atto in autotutela.
- L'adesione alla definizione agevolata delle sanzioni può rendere definitivo l'atto irrogativo e precluderne la contestazione giurisdizionale.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. resta assorbita se la decisione impugnata viene confermata su una questione preliminare idonea da sola a definire il giudizio.
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