Cassazione Penale, Sentenza n. 05153/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati commessi in epoche diverse: 1) reati in materia di stupefacenti e riciclaggio (2007) già unificati; 2) reati connessi al tentato omicidio e ad altre fattispecie del 7.2.2007; 3) reati (stupefacenti, estorsioni, armi, associazione aggravata) accertati tra il 2015 e il 2016. Il ricorrente sostiene che vi sia un unico disegno criminoso (contiguità territoriale, modalità, ruolo direttivo e movente di dominio criminale) e che il giudice dell'esecuzione abbia travisato i fatti e disatteso valutazioni precedenti, richiamando anche la decisione del Tribunale di sorveglianza di Trieste come indice di perdurante adesione al crimine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione fra: A) i reati di stupefacenti del 2007 (unificati con 648-bis), B) i reati del 7.2.2007 (tra cui il tentato omicidio) e C) i reati del 2015-2016. Motivazioni principali: mancanza degli indicatori richiesti per la continuazione (eterogeneità delle fattispecie, natura estemporanea del tentato omicidio con movente da dissidi personali, distanza temporale di oltre 8 anni fra episodi A e C e salto "qualitativo" nella criminalità del 2015-2016), identità del movente insufficiente a dimostrare una stessa ideazione criminosa, e necessità di una struttura organizzativa stabile per qualificare associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. È stato inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'identità del disegno criminoso, il provvedimento di revoca della liberazione anticipata che attesta persistenza di comportamento criminoso ma non prova una medesima ideazione originaria.
Norme richiamate
Reato di riciclaggio citato fra le fattispecie unificate con reati di stupefacenti del 2007; la Corte conferma che la sua presenza non basta a fondare la continuazione con reati di diversa natura e ideazione.
Norma sugli illeciti in materia di stupefacenti: i reati di spaccio richiedono valutazione di contiguità, omogeneità e prevedibilità rispetto a successive condotte per riconoscere la continuazione.
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte sottolinea che tale fattispecie richiede una struttura organizzativa stabile, che non può essere desunta automaticamente da singole attività di spaccio anteriori.
Aggravante di tipo mafioso: impiegata in relazione ai delitti del 2015-2016 per evidenziare la diversa natura e il grado di organizzazione rispetto ai reati del 2007.
Richiamato in ordine all'unificazione di più delitti; la giurisprudenza richiede che le singole violazioni siano tutte prevedute e deliberate come momenti di un programma preventivamente ideato per riconoscere la continuazione.
Giurisprudenza (Sez. U, sent. n. 28659 del 18/5/2017)
Principio richiamato: per il riconoscimento della continuazione (anche in sede di esecuzione) è necessaria la verifica di concreti indicatori quali omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità e che i reati successivi fossero programmati nelle linee essenziali al momento del primo reato.
Giurisprudenza (Sez. 1, sent. n. 35639 del 2/7/2013)
Richiama il principio che l'unicità del movente è rilevante ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso sia connotato da specificità e concretezza; il movente generico non basta.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione fra reati occorre un'analisi complessiva e concreta: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità comuni di azione, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo atto.
- La sola identità o somiglianza del movente (es. volontà di dominio territoriale) non è sufficiente a dimostrare un'unica ideazione criminosa; bisogna che il progetto criminoso abbia specificità e concretezza preventivamente delineate.
- La rilevanza temporale è decisiva: distanza cronologica rilevante (anni) e cambiamento "qualitativo" delle condotte e delle fattispecie ostano al riconoscimento della continuazione.
- L'eterogeneità delle fattispecie (es. tentato omicidio vs. spaccio) porta a escludere la continuazione se le singole condotte appaiono frutto di determinazione estemporanea e non di un programma unitario.
- Per configurare associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario dimostrare una struttura organizzativa stabile e la concertazione di più soggetti: non basta la mera reiterazione di attività di spaccio individuale.
- Il giudice dell'esecuzione può discostarsi da valutazioni precedenti del giudice della cognizione, ma deve motivare logicamente la decisione; tuttavia il semplice richiamo a provvedimenti di sorveglianza (es. revoca di benefici) non prova la medesima ideazione criminosa originaria.
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