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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8445/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, a seguito di rinvio, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena ma confermando la condanna inflitta con rito abbreviato per il reato di rapina aggravata (artt. 110 e 628, comma 3, n.1 c.p.). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione per inesistenza, contraddittorietà e manifesta illogicità: in particolare censurava l'omessa valutazione della deposizione della teste Castelletti, la quale avrebbe indicato che il rapinatore armato indossava un giubbotto beige (contraddicendo la teste Sonzogni che aveva riconosciuto il Romano in una felpa rosso ruggine), e sosteneva che tabulati telefonici dimostrerebbero che la Sonzogni si trovava a Pescara e non a San Benedetto del Tronto quando affermava di aver assistito a preparativi per un'altra rapina, mettendo così in dubbio la sua attendibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che parte delle censure fossero manifestamente infondate e parte inammissibili per essere volte a una riconsiderazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare: (i) l'omessa valutazione della deposizione della teste Castelletti è irrilevante poiché il colore della felpa del rapinatore era stato comunque accertato dalle immagini della telecamera interna al supermercato e contestualmente era stata rinvenuta una felpa analoga nell'abitazione dell'imputato; (ii) la presunta discrepanza sulla località della Sonzogni non è decisiva e la Corte d'appello aveva fornito una spiegazione logica (la teste aveva riferito convivenze in più località e non aveva specificato dove si trovasse quando vide i presunti preparativi). La Corte ha pertanto ritenuto la motivazione di merito immune da manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110; art. 628, comma 3, n. 1

    Art. 110 riguarda il concorso di persone nel reato; art. 628 comma 3 n.1 incrimina la rapina aggravata dall'uso di armi. La Corte ha confermato l'imputazione in concorso per rapina aggravata nei confronti del ricorrente.

  • Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito

    art. 23, commi 8 e 9 (misure procedurali per udienze)

    Norme che hanno consentito lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio con modalità eccezionali (ad es. con strumenti telematici o limitazioni dovute a emergenze), richiamate per spiegare la modalità dell'udienza.

  • D.lgs. 10/10/2022, n. 150

    art. 94, comma 2 (come introdotto dall'art. 5-duodecies del DL 31/10/2022, n. 162)

    Norma richiamata in relazione alla proroga degli effetti delle disposizioni che regolano le forme straordinarie di celebrazione delle udienze.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 6, Sentenza n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 (principio sulla inammissibilità del ricorso che lamenta travisamento della prova senza elementi decisivi nuovi)

    Principio secondo cui il ricorso per travisamento della prova non può limitarsi a segnalare atti non considerati se tali atti non hanno carattere di decisività; sollevare per la prima volta in cassazione questioni che implichino riconsiderazione del merito e della valutazione delle prove rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette ricorsi diretti solo a ottenere una rivalutazione delle prove: se la sentenza impugnata non presenta vizi di manifesta illogicità, la difesa non può ottenere l'annullamento con argomentazioni che chiedano una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • La mancata valutazione di un atto o di una deposizione da parte del giudice di merito è rilevante in cassazione solo se quell'atto ha carattere di decisività per l'esito del processo; se sono presenti altre prove indipendenti e decisorie (es. immagini di video, riscontri materiali come indumenti rinvenuti) la rilevanza dell'omissione è debole.
  • Contraddizioni fra testimonianze su dettagli secondari (es. colore di un capo) possono risultare irrilevanti se sussistono elementi oggettivi o convergenti che corroborano l'identificazione dell'imputato.
  • L'introduzione in cassazione di questioni nuove non dedotte nei gradi di merito è per lo più inammissibile; le doglianze devono essere state sollevate e discusse nei precedenti gradi per poter essere ritenute ammissibili per travisamento della prova.
  • Per mettere in dubbio l'attendibilità di un teste occorre dimostrare elementi che comportino una manifesta illogicità o impossibilità fattuale della sua dichiarazione; mere incongruenze non bastano se la motivazione di merito ha dato risposta congrua.

Testo integrale

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