Cassazione Penale, Sentenza n. 26848/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Venuti impugnava il rigetto della sua richiesta di revoca della confisca dell'autovettura Lancia Delta (targa ME574806), disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 in esito a sentenza di condanna divenuta irrevocabile. La difesa sosteneva che il precedente giudice dell'esecuzione aveva motivato il rigetto rilevando la sproporzione tra il costo del veicolo e i redditi accertati, mentre il ricorrente deduceva che la giurisprudenza (costituzionale e di legittimità) aveva ormai introdotto il criterio della ragionevolezza temporale tra reato e acquisto, rendendo possibile la revoca o riequilibrio della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui la confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306, disposta con sentenza penale definitiva, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione né mediante opposizione ex artt. 667 e 676 c.p.p., essendo il rimedio, se del caso, l'azione di revisione del giudicato quando emergano elementi nuovi atti a intaccare il presupposto della responsabilità penale. Ha altresì ritenuto che l'opposizione non costituisce un autonomo mezzo di impugnazione ma una fase del procedimento esecutivo; ha condannato il ricorrente a sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000, ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306
La confisca 'allargata' disposta con sentenza penale irrevocabile non è soggetta a revoca da parte del giudice dell'esecuzione; si tratta di misura direttamente conseguente alla condanna e coperta dal giudicato.
Disposizioni sul procedimento esecutivo: l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione è un'istanza diretta allo stesso giudice per ottenere decisione in contraddittorio, non un autonomo mezzo di impugnazione.
Regola le opposizioni ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione; non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare confische disposte con sentenza penale definitiva ex art. 12-sexies.
Norma richiamata per l'incombente delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n.186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione circa la colpa nell'iniziativa del ricorrente; ha consentito alla Corte di quantificare equitativamente il contributo alla Cassa delle ammende (euro 3.000).
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez.1 n.28525/2018, n.3877/2004, n.29200/2021, n.4196/2009)
Costante orientamento secondo cui la confisca ex art.12-sexies ordinata con sentenza definitiva non può essere revocata in sede esecutiva; in casi particolari (confisca disposta in sede esecutiva o confisca di prevenzione) è possibile valutare nuovi elementi non in conflitto col giudicato o promuovere la revisione del giudicato se le novità investono la responsabilità penale.
Massime di principio
- La confisca disposta con sentenza penale irrevocabile (art.12-sexies d.l. 306/1992) è, di regola, insuscettibile di revoca dal giudice dell'esecuzione: per incidere sulla misura occorre agire con i rimedi che incidono sul giudicato (es. revisione) quando emergono fatti nuovi che intaccano la responsabilità penale.
- L'opposizione ex artt. 667 e 676 c.p.p. è un'istanza al giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo e non un autonomo mezzo d'impugnazione volto a riesaminare la fondatezza della condanna; non può essere usata per aggirare il principio di irrevocabilità del giudicato.
- Se il motivo di impugnazione è la 'sproporzione' tra valore del bene e redditi, tale argomento è più pertinente alle confische di prevenzione: quando la confisca è direttamente conseguente alla condanna, la sproporzione difficilmente legittima la revoca in sede esecutiva.
- Se si ritengono disponibili elementi nuovi rilevanti, occorre verificare se essi sono realmente nuovi e idonei a mettere in discussione il presupposto della responsabilità penale; se sì, il rimedio appropriato è la revisione del giudicato, non l'opposizione esecutiva.
- In procedimenti di esecuzione, chi propone istanze temerarie o palesemente infondate può essere condannato alle spese e, in casi valutati equitativamente, a versamenti alla Cassa delle ammende; prima di proporre ricorsi è opportuno valutare la fondatezza giuridica e la possibilità di rimedi straordinari.
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