Cassazione Civile, Ordinanza n. 08891/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio principale un soggetto privato aveva agito contro una banca chiedendo la ripetizione di euro 1.381,55 dopo l'estinzione anticipata di un finanziamento bancario. Il Giudice di pace di Roma si era dichiarato incompetente per valore a favore del Tribunale di Roma. Riassunta la causa, il Tribunale ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., ritenendo che il Giudice di pace avesse erroneamente determinato il valore della causa applicando il criterio del cumulo delle domande di cui all'art. 10 c.p.c., mentre avrebbe dovuto considerare solo il petitum immediato della domanda di ripetizione, senza cumularvi la pregiudiziale questione di nullità delle clausole contrattuali da cui dipendeva il diritto alla ripetizione. Il Pubblico Ministero aveva chiesto che fosse dichiarata la competenza per valore del Giudice di pace.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Ha rilevato che l'art. 45 c.p.c. consente il regolamento d'ufficio solo quando il giudice ad quem ritenga di essere incompetente per materia o per territorio inderogabile dopo una precedente declinatoria del giudice adito. Nel caso concreto, invece, il conflitto era stato prospettato sul solo terreno della competenza per valore; poiché il secondo giudice aveva individuato la competenza del Tribunale sulla base di criteri di valore e non di competenza funzionale, mancavano i presupposti legali per attivare il regolamento d'ufficio. La competenza è rimasta quindi radicata davanti al Tribunale di Roma, con termine di tre mesi per la riassunzione; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'art. 28, la causa nei termini di cui all'art. 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammesso solo nel conflitto negativo virtuale tra giudici e solo quando la seconda declinatoria riguardi materia o territorio inderogabile, non il valore o il territorio semplice.
Richiamato come norma che disciplina la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente dopo la declinatoria.
Richiamato nel perimetro applicativo dell'art. 45 c.p.c. quanto al territorio inderogabile.
Indicato come base per la permanenza della competenza davanti al Tribunale di Roma in assenza di valida attivazione del regolamento d'ufficio.
Richiamato per escludere che, ai fini del valore della causa, debbano cumularsi alla domanda di ripetizione le questioni pregiudiziali di nullità delle clausole contrattuali.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. presuppone che il giudice ad quem, dopo la riassunzione, ritenga di essere incompetente per materia o per territorio inderogabile; se la questione riguarda soltanto la competenza per valore o per territorio semplice, il rimedio è inammissibile.
- La determinazione del valore della causa va effettuata con riguardo al petitum immediato della domanda proposta, senza cumulare automaticamente le questioni pregiudiziali o prodromiche che il giudice debba accertare per decidere sul merito.
- Quando manca un conflitto di competenza nei limiti tipizzati dall'art. 45 c.p.c., la competenza resta radicata presso il giudice davanti al quale la causa è stata riassunta e il processo deve proseguire dinanzi a quel giudice.
Come è indicizzato
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