Cassazione Penale, Sentenza n. 49588/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Milana ha chiesto la restituzione del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso il 2/7/2021, sostenendo di non aver avuto reale conoscenza del decreto. Il G.i.p. aveva rigettato l'istanza ritenendo che la notificazione per compiuta giacenza al domicilio risultante dagli atti (Taormina, via Appiano n. 82) fosse regolare e che non fosse stata dimostrata la residenza effettiva altrove (Brescia, via Pasubio n. 24), perciò l'interessato avrebbe potuto conoscere l'atto e proporre opposizione nei termini.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al G.i.p. di Messina per nuovo giudizio. Ha affermato il principio secondo cui la ritualità formale della notificazione, se non effettuata a mani proprie, non prova di per sé la reale conoscenza dell'atto. Il giudice di merito doveva accertare la effettiva conoscenza e, dato che Milana aveva allegato ragioni di mancata conoscenza, la restituzione nel termine dovrà essere concessa salvo che non emerga una prova positiva contraria (anche presuntiva/indiziaria). Inoltre, se la notificazione fosse viziata, il correttivo non è la semplice negazione della restituzione ma l'accertamento della mancata esecutività ai sensi dell'art. 670 c.p.p. e la rinnovazione della notificazione.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
restituzione nel termine per proporre opposizione
L'istituto della restituzione presuppone un titolo validamente notificato formalmente ma non tempestivamente impugnato; tuttavia la notificazione formale (se non a mani) non prova di per sé la reale conoscenza dell'atto, per cui il giudice deve valutare la effettiva conoscenza prima di negare la restituzione.
mancata esecutività del titolo
Se la notificazione è omessa o viziata in modo da privare il titolo di esecutività, il giudice deve darne atto ai sensi dell'art. 670 c.p.p. e disporre la rinnovazione della notificazione da cui dovrà decorrere il termine per l'impugnazione.
Massime di principio
- La regolarità formale della notificazione, quando non sia avvenuta a mani proprie, non è sufficiente a dimostrare la reale conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- Chi chiede la restituzione del termine deve allegare le ragioni della mancata conoscenza; tale allegazione è di norma sufficiente a ottenere la restituzione salvo che la parte avversa provi in senso contrario, anche con indizi.
- Il giudice deve svolgere accertamenti istruttori (anche semplici verifiche sul luogo di dimora, documentazione postale, dichiarazioni) per stabilire se la compiuta giacenza abbia effettivamente determinato la conoscenza dell'atto.
- Se emerge che la notificazione è viziata al punto da rendere il titolo non esecutivo, il rimedio è la declaratoria di mancata esecutività e la rinnovazione della notificazione (art. 670 c.p.p.), non il semplice rigetto della richiesta di restituzione.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare sin dall'inizio la mancata conoscenza (es. residenza effettiva diversa, assenze, deleghe non conferite) per rendere più agevole la concessione della restituzione del termine.
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