Cassazione Penale, Ordinanza n. 21376/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di merito che l'aveva ritenuta responsabile, in concorso con altri, del reato di truffa. Il primo e il terzo motivo contestavano la correttezza dell'affermazione di responsabilità quanto all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, deducendo in sostanza una erronea ricostruzione del fatto e una insussistenza dei presupposti della partecipazione criminosa. Il secondo motivo lamentava la mancata acquisizione di prove favorevoli alla difesa, ritenute necessarie per l'accertamento. Il quarto motivo censurava l'entità della pena, ritenuta eccessiva. La Corte ha però rilevato che i primi due e il terzo motivo erano in realtà una reiterazione di doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione puntuale, dunque non specifiche; il secondo era manifestamente infondato perché la motivazione sul punto escludeva la necessità delle prove richieste; il quarto era inammissibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato.
Norme richiamate
Il concorso di persone è stato evocato unitamente alla truffa; la Corte ha ritenuto le censure sulla responsabilità meramente ripetitive e non specifiche, quindi non scrutinabili nel merito in cassazione.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso non è ammissibile quando si limita a riprodurre, senza una critica argomentata, le doglianze già formulate in appello e già disattese dalla sentenza impugnata.
- La censura sull'affermazione di responsabilità per truffa, ove si risolva in una contestazione generica della ricostruzione del fatto o dell'elemento soggettivo, è inammissibile se non confronta specificamente le rationes decidendi della sentenza di merito.
- La doglianza sulla mancata acquisizione di prove a discarico è infondata quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo puntuale della non necessità dell'incombente istruttorio richiesto.
- La contestazione della misura della pena non è liberamente riesaminabile in cassazione se si risolve in una critica non consentita al potere discrezionale del giudice di merito ed è comunque priva di specificità rispetto alla motivazione adottata.
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