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Ordinanza

Ordinanza n. 325/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Veneto, Sez. II, oggetto di appello cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Difesa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. contro l'ordinanza cautelare del TAR Veneto. Dal testo non emergono gli specifici motivi di censura dedotti in appello né l'oggetto sostanziale della controversia principale. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella fase cautelare, precisando che i profili di fumus dovranno essere approfonditi nel merito, e ha valutato il prospettato pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare del Ministero della Difesa, ritenendo, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il pregiudizio grave e irreparabile prospettato fosse contenuto dalla convivenza della parte appellata con il genitore disabile del coniuge, con il coniuge infermiere professionale e con un altro figlio studente. L'ordinanza cautelare di primo grado è quindi stata riformata nella misura implicita nell'accoglimento dell'appello. Il Collegio non ha definito i profili di fumus, riservandone l'approfondimento nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro un'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte appellata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la valutazione del pregiudizio grave e irreparabile può fondarsi sulle concrete condizioni del nucleo familiare della parte, inclusa la presenza di familiari disabili, di un coniuge professionalmente qualificato e di figli studenti.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare può essere disposto anche quando il giudice rinvia l'approfondimento dei profili di fumus alla fase di merito, qualora ritenga contenuto il pregiudizio grave e irreparabile prospettato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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