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Ordinanza

Ordinanza n. 2686/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado contro la disciplina del payback per i dispositivi medici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia. La controversia riguarda la legittimità della disciplina del payback per i dispositivi medici. L’appellante ha prospettato ulteriori questioni di costituzionalità, ha invocato normativa dell’Unione europea ritenuta applicabile alla fattispecie e ha formulato censure concernenti anche la giurisdizione sugli atti regionali. Il testo non espone in dettaglio gli specifici parametri costituzionali o le singole disposizioni dell’Unione europea richiamate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommario esame, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha già affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, ritenendo conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un equilibrato bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nel merito, non essendo ravvisabile, allo stato, un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare; l’udienza di merito era già fissata per il 29 ottobre 2026. Il Collegio ha inoltre ritenuto, con valutazione sommaria, non pertinente la normativa UE invocata dall’appellante e ha rinviato alla fase di merito l’approfondimento delle ulteriori censure, compresa quella relativa alla giurisdizione sugli atti regionali. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle modalità già seguite in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 140/2024 della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha ritenuto conforme a Costituzione la disciplina legislativa sopravvenuta del payback per i dispositivi medici, in quanto espressione di un accorto bilanciamento tra autonomia contrattuale, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari pubblici.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la già intervenuta affermazione della legittimità costituzionale della disciplina applicata costituisce elemento contrario alla concessione della sospensione, ferma restando la possibilità di esaminare ulteriori questioni di costituzionalità nella fase di merito.
  • La disapplicazione cautelare della legge non può essere disposta in assenza di un periculum in mora qualificato, tale da rendere necessario un intervento immediato prima della definizione del merito.
  • Nella fase cautelare il giudice può valutare sommariamente la pertinenza della normativa dell’Unione europea invocata dalla parte e negare la tutela interinale quando tale normativa non appare applicabile alla fattispecie, rinviando ogni approfondimento al giudizio di merito.
  • Le questioni attinenti alla giurisdizione su singoli atti regionali possono essere riservate alla fase di merito quando, nel giudizio cautelare, non emerga un periculum idoneo a giustificare una decisione interinale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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