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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16491/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la errata applicazione della disciplina della remissione tacita di querela (art. 152 c.p.), in quanto il Tribunale di Lodi aveva dichiarato estinto il reato per remissione tacita deducendo la mancata comparizione della persona offesa all'udienza dell'11/02/2026. Il pubblico ministero osservava che la persona offesa era comparsa il 03/02/2026 chiedendo un rinvio per valutare la costituzione di parte civile e che la sua successiva assenza poteva indicare al massimo disinteresse alla costituzione di parte civile e non la volontà di rimettere la querela. Inoltre non risultava che la persona offesa fosse stata citata per l'udienza dell'11/02/2026 come testimone con il necessario avvertimento previsto dall'art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis) c.p.p.; mancava quindi il presupposto formale richiesto per far valere la mancata comparizione come remissione tacita.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi in diversa persona. La Corte ha chiarito i requisiti necessari per configurare la remissione tacita di querela ex art. 152 c.p.: a) l'assenza deve verificarsi all'udienza per la quale la persona offesa è stata citata a comparire come testimone; b) la citazione deve contenere l'avvertimento previsto dall'art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis) c.p.p.; c) l'assenza deve essere ingiustificata; d) il giudice deve comunque verificare l'assenza di elementi processuali incompatibili con l'abbandono della volontà punitiva (es. comportamenti indicativi di persistenza della querela come la volontà di costituirsi parte civile, la presenza del difensore ecc.). Poiché il Tribunale non aveva accertato i requisiti formali né motivato sulla eventuale presenza di elementi contrari alla remissione, la sentenza è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    "La remissione (di querela) extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Vi è altresì remissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone"

    La Corte interpreta l'art. 152 richiedendo che la mancata comparizione costituisca remissione tacita solo se sussistono i requisiti formali e se non emergono elementi processuali che dimostrino la volontà opposta del querelante; non è sufficiente la sola assenza non giustificata

  • art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis) cod. proc. pen.

    "la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela"

    La disposizione richiede che la citazione contenga il specifico avvertimento perché la mancata comparizione possa assumere valore di remissione tacita; in mancanza dell'avvertimento non è lecito inferire automaticamente la remissione

  • art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen.

    "l'atto di citazione del testimone contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita"

    Stabilisce il contenuto formale obbligatorio della citazione-testimone; la Corte richiede che il giudice accerti l'effettiva ricezione dell'avvertimento e la concomitanza degli altri requisiti

  • principio del "favor querelae"

    In presenza di elementi ambigui o contraddittori il giudice deve preferire l'interpretazione che esclude l'effetto estintivo (cioè preservare la querela): pertanto dubbi interpretativi vanno risolti a favore della prosecuzione dell'azione penale

Massime di principio

  • La remissione tacita di querela per mancata comparizione è configurabile solo se l'assenza avviene all'udienza per la quale la persona offesa è stata citata come testimone e la citazione conteneva l'avvertimento previsto dalla normativa processuale
  • La semplice mancata comparizione, specie se preceduta da un'uscita processuale (es. comparizione precedente e richiesta di rinvio per valutare costituzione di parte civile), non consente automaticamente di ritenere la querela rimessa: il giudice deve valutare anche elementi concreti che possano indicare la persistenza della volontà punitiva
  • In assenza di prova che la citazione-testimone contenesse il previsto avvertimento o che la persona offesa sia stata regolarmente informata, non può farsi valere la mancata comparizione come remissione tacita
  • Il giudice deve motivare espressamente sulla ricorrenza dei requisiti formali e sulla valutazione degli elementi processuali contrastanti; il principio del favor querelae impone, in caso di dubbi, di non estinguere il procedimento
  • Per difendersi da un rischio di remissione tacita, la persona offesa interessata a mantenere la querela dovrebbe assicurarsi della regolare notifica delle citazioni e, se possibile, formalizzare la volontà di non rimettere la querela (es. costituzione di parte civile o comunicazioni formali)

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