Cassazione Civile, Ordinanza n. 03548/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni dirigenti medici alle dipendenze di un'azienda sanitaria provinciale avevano agito per ottenere l'accertamento dell'inadempimento dell'ente all'obbligo, previsto dal CCNL applicabile, di attivare il fondo di risultato ex art. 52 CCNL 8 giugno 2000, con riferimento sia alla determinazione dell'ammontare del fondo sia alla predeterminazione dei progetti, all'assegnazione della spesa e alla metodologia di negoziazione del budget. Chiedevano inoltre la condanna dell'ente all'adempimento dell'obbligo contrattuale sin dal 1998 o dalla data di conferimento dei rispettivi incarichi dirigenziali, nonché il risarcimento dei danni subiti. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta; in appello, invece, la sentenza favorevole ai lavoratori era stata riformata. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio una causa di inammissibilità del ricorso: la notificazione del ricorso per cassazione era stata eseguita a mezzo posta, ma i ricorrenti non avevano depositato l'avviso di ricevimento, documento necessario a provare il perfezionamento della notifica e l'instaurazione del contraddittorio quando la parte intimata non svolga difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione postale del ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di notifica a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica e quindi della tempestiva instaurazione del contraddittorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento; in mancanza, e se l'intimato non si costituisce, il ricorso è inammissibile e non può disporsi rinnovazione ex art. 291 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso statuizioni sulle spese per assenza di attività difensiva dell'intimata e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 52 CCNL 8 giugno 2000
È richiamato come fonte dell'obbligo datoriale di attivare il fondo di risultato e di disciplinarne la determinazione e l'utilizzo nel contesto del rapporto dirigenziale medico.
La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, da provarsi mediante l'avviso di ricevimento da allegare all'originale.
Non è consentita la rinnovazione della notificazione quando manchi la prova del perfezionamento della notifica del ricorso e l'intimato non abbia svolto attività difensiva.
art. 111 Cost.
È evocato a sostegno dell'esigenza di ragionevole durata del processo, incompatibile con il rinvio dell'udienza per consentire il deposito tardivo dell'avviso di ricevimento.
art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982
È indicato quale norma che consente al notificante di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento, la cui tempestiva richiesta può fondare una rimessione in termini.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è notificato a mezzo posta, la sua tempestiva e rituale instaurazione del contraddittorio deve essere provata mediante il deposito dell'avviso di ricevimento, poiché la sola spedizione non basta a perfezionare la notifica.
- Se la parte intimata non si costituisce e manca l'avviso di ricevimento, il ricorso è inammissibile per difetto di prova della notificazione, senza possibilità di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.
- Il deposito dell'avviso di ricevimento deve avvenire entro l'udienza di discussione; non può essere disposto un rinvio per sanare l'omissione, salvo che il ricorrente dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato e chieda rimessione in termini.
- La mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso in cassazione impedisce l'esame dei motivi di merito e determina la definizione del giudizio in rito.
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