Cassazione Civile, Ordinanza n. 20949/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per il recupero di imposte erariali nei confronti di una società, in relazione agli anni d’imposta 2014 e 2015, dopo controlli della Guardia di Finanza che avevano ipotizzato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La società aveva impugnato gli avvisi e ottenuto accoglimento in primo grado; l’Agenzia aveva proposto appello, poi respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. La sentenza d’appello aveva ritenuto decisiva una sentenza penale di non luogo a procedere per insussistenza del fatto emessa nei confronti della legale rappresentante della società, affermando che la recente delega fiscale avrebbe superato il cd. doppio binario tra processo penale e tributario. In cassazione, l’Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 76 e 77 Cost. e dell’art. 20, comma 1, lett. a), n. 3, l. n. 111/2023, sostenendo che la CTR aveva applicato come se fosse precettiva una mera norma di delega non ancora esercitata; 2) violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 74/2000 e dell’art. 654 c.p.p., affermando che il giudicato penale non era comunque automaticamente opponibile nel processo tributario e che, in ogni caso, la decisione penale richiamata non era una sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione ma un non luogo a procedere del GUP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: il primo perché la sentenza impugnata aveva attribuito efficacia decisiva a una disposizione della legge delega fiscale che, al momento della decisione, non era ancora stata attuata e quindi non era idonea a superare il sistema del doppio binario; il secondo perché l’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto successivamente, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario solo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in dibattimento e non anche alla sentenza di non luogo a procedere del GUP, ancorché definitiva. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito proceda a nuovo esame della controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 76 e 77 Cost.
Richiamati per censurare l’uso improprio della legge delega fiscale come fonte già immediatamente precettiva; la Corte rileva che una delega non esercitata non può fondare il superamento del doppio binario.
art. 20, comma 1, lett. a), n. 3), l. n. 111/2023
È una norma di delega, non ancora attuata al momento della decisione impugnata, e quindi priva di efficacia immediatamente precettiva.
Nel testo viene richiamato come base del principio per cui, nel sistema previgente, il giudicato penale non è automaticamente vincolante nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i limiti di efficacia del giudicato penale non consentono la sua automatica estensione al giudizio tributario.
"La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi".
La nuova disciplina attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario solo alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, non alla sentenza di non luogo a procedere del GUP.
Massime di principio
- Una legge delega non ancora esercitata non può essere utilizzata dal giudice come norma immediatamente precettiva per modificare l’assetto vigente del rapporto tra giudicato penale e processo tributario.
- Nel processo tributario il giudicato penale non è automaticamente opponibile, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge; l’efficacia vincolante presuppone una decisione penale che rientri esattamente nel perimetro normativo stabilito.
- L’efficacia di giudicato prevista per la sentenza penale nel processo tributario opera solo nei casi tassativamente contemplati, e non può essere estesa in via analogica a provvedimenti diversi, come il non luogo a procedere pronunciato dal GUP.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una erronea lettura della disciplina sopravvenuta o di una norma non ancora efficace, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame del merito.
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