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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21140/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, compreso il trattamento sanzionatorio già motivato sul diniego o mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva affrontato il trattamento sanzionatorio, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis c.p., ossia in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la Corte di cassazione, il motivo era però del tutto generico: si risolveva in deduzioni astratte, prive sia di puntuali ragioni giuridiche sia di specifici dati fattuali idonei a sorreggere la richiesta. La sentenza impugnata conteneva invece una motivazione sufficiente e non illogica sul punto, con adeguato esame delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 62 bis c.p.

    La censura sulle attenuanti generiche deve essere sorretta da specifiche ragioni di diritto e di fatto; una doglianza meramente astratta e generica non consente il sindacato di legittimità quando la sentenza impugnata abbia già fornito motivazione sufficiente e non illogica sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche, il ricorso per cassazione non può limitarsi a formule astratte o a una richiesta meramente assertiva: occorre indicare specificamente quali elementi di fatto e quali errori di diritto rendano illegittimo il diniego o la mancata concessione del beneficio.
  • La motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando risulti sufficiente, non manifestamente illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive rilevanti.
  • Una censura generica contro la valutazione ex art. 62 bis c.p. è inammissibile perché non consente di individuare un effettivo vizio di legge o di motivazione, traducendosi in una critica meramente assertiva della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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