Cassazione Penale, Ordinanza n. 29915/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna per oltraggio commesso da un imputato detenuto nei confronti di un assistente capo della polizia penitenziaria. Con ricorso per cassazione, l'imputato deduceva un unico motivo di vizio di motivazione: sosteneva che la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato l'assoluzione perché, ai fini del reato, occorrerebbe una lesione cumulativa dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale e non sarebbe emerso un sufficiente nesso tra la condotta dell'imputato e l'attività da questi svolta. In subordine, lamentava l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale avesse valorizzato soltanto i precedenti penali senza considerare la modestia dell'offesa, il carattere rudimentale dell'azione e il tempo trascorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha rilevato che le frasi erano state proferite dall'imputato in carcere all'indirizzo di un assistente capo della polizia penitenziaria, con tenore inequivoco, e che la Corte d'appello aveva con motivazione congrua ritenuto insussistente la particolare tenuità del fatto. In particolare, il giudizio di fatto sulla non tenuità non è sindacabile in sede di legittimità; inoltre ostava all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. la non occasionalità del comportamento, desunta anche dai precedenti analoghi dell'imputato. Ne è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta non sia occasionale e il giudizio di non tenuità sia sorretto da motivazione congrua; tale valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità.
Massime di principio
- In tema di particolare tenuità del fatto, la non occasionalità della condotta e i precedenti analoghi dell'imputato possono legittimamente escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- Il giudizio della Corte di merito sulla tenuità o non tenuità del fatto, quando sorretto da motivazione non manifestamente illogica, integra apprezzamento di fatto non rivalutabile in cassazione.
- La deduzione di un vizio motivazionale è inammissibile quando mira, in realtà, a una diversa valutazione del merito su elementi già apprezzati dal giudice di appello.
- Per la configurabilità dell'oltraggio rileva la formulazione di espressioni inequivocamente offensive rivolte al pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni; una diversa lettura dei fatti non può essere proposta in sede di legittimità.
- La manifestata infondatezza del ricorso comporta l'inammissibilità e la conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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