Cassazione Penale, Ordinanza n. 11740/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità del motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna pronunciata in appello per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il ricorso per cassazione era limitato a censurare la determinazione della pena, ma senza sviluppare alcuna specifica deduzione: la Corte rileva infatti che il motivo era del tutto generico e non era stato dedotto alcunché a sostegno della doglianza.
Norme richiamate
Indicati come base della condanna oggetto di impugnazione; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a prendere atto che la sentenza impugnata riguardava tali reati.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica e argomentata: la mera deduzione astratta di un errore nella determinazione della pena, priva di concreta illustrazione, è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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