Cassazione Penale, Sentenza n. 26579/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto un solo motivo, lamentando la nullità della sentenza/decreto di citazione in appello perché nell'atto non era stato indicato specificamente il termine di quindici giorni entro il quale l'imputato poteva presentare la richiesta di partecipare all'udienza di appello. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto, sostenendo che le nullità del decreto di citazione in appello sono solo quelle espressamente previste dall'art. 601, comma 6, c.p.p., in relazione ai requisiti richiamati dall'art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p., e che l'omissione del termine non aveva inciso sul diritto di difesa, anche perché non risultava presentata alcuna richiesta di partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo. Ha rilevato che l'omessa indicazione dell'avviso relativo al termine per chiedere di presenziare al giudizio di appello non è prevista espressamente come causa di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello dall'art. 601, comma 6, c.p.p.; inoltre, il ricorso non ha allegato elementi concreti da cui desumere un pregiudizio effettivo al diritto di difesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma individua in modo tassativo le cause di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello; l'omessa indicazione del termine per chiedere di partecipare all'udienza non vi rientra se non come eventuale difetto dei requisiti espressamente richiamati.
art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p.
È il parametro richiamato per i requisiti del decreto; la Corte lo considera decisivo ai fini delle nullità del decreto di citazione in appello solo per i profili espressamente indicati dalla legge.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È richiamato come fonte della modifica normativa in tema di contenuto del decreto e delle nullità collegate nella disciplina del giudizio di appello.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, le nullità del decreto di citazione sono solo quelle espressamente previste dalla legge; non ogni omissione informativa determina invalidità dell'atto.
- L'omissione dell'avviso relativo al termine per chiedere di partecipare all'udienza di appello non comporta di per sé nullità se non è prevista come causa legale e se non è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Chi deduce una nullità processuale deve indicare in modo specifico il vulnus difensivo subito; in mancanza di allegazioni concrete, la censura è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, se il ricorrente è in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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