Cassazione Penale, Ordinanza n. 22338/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal GIP del Tribunale di Benevento. Dal testo emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, la qualificazione giuridica del fatto operata nella sentenza di patteggiamento; tuttavia il motivo è descritto dalla Corte come del tutto generico. La Corte rileva che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è proponibile solo per specifici vizi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Richiama inoltre il principio per cui l'erronea qualificazione giuridica è censurabile solo nei casi di errore manifesto, mentre restano inammissibili doglianze che richiedano una rivalutazione di fatto o di diritto non immediatamente emergente dal provvedimento. Nel caso concreto, il giudice aveva comunque dato conto, sia pure sinteticamente, della corretta qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena patteggiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e comunque non consentita nei limiti del ricorso contro la sentenza di patteggiamento, poiché non emergeva un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto né altri vizi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
in caso di patteggiamento ... l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova
la sentenza che recepisce l'accordo tra le parti può essere motivata in modo sintetico, con richiamo al capo d'imputazione, alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena
con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste
il giudice del patteggiamento deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento evidenti
art. 27 Cost.
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
la pena concordata deve risultare congrua rispetto ai fini costituzionali della pena
l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto
le doglianze sulla qualificazione giuridica sono ammissibili solo se l'errore è manifesto e non richiede apprezzamenti complessi
con condanna del ricorrente al pagamento ... non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente
in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alla somma in favore della Cassa delle ammende se non vi è assenza di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure estranee a tali limiti.
- La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile soltanto quando l'errore sia manifesto, ossia immediatamente rilevabile dal testo della sentenza, senza necessità di complesse rivalutazioni.
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere motivata sinteticamente, purché consenta di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p. e la congruità della pena.
- L'accordo tra le parti nel patteggiamento esonera l'accusa dall'onere della prova e restringe l'ambito del controllo di legittimità sulla motivazione.
- In caso di ricorso inammissibile non è dovuta automaticamente la sola declaratoria di inammissibilità, potendo seguire la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende se non risulta assenza di colpa.
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