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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30403/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per correzione di errore materiale proposto contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso principale, cassato senza rinvio il provvedimento impugnato e condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese. Il ricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza perché, nel condannare l'amministrazione alle spese, la Corte aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, nonostante tale richiesta fosse stata formulata nel ricorso originario. Il Ministero non ha svolto difese. La censura non riguarda quindi il merito della controversia originaria, ma l'omissione, nel testo del provvedimento di legittimità, della statuizione sulla distrazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'ordinanza precedente fosse emendata sia nella parte motiva sia nel dispositivo, inserendo l'espressa previsione della distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, avv. Jacopo Di Giovanni. La Corte ha ritenuto che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione richiesta dal difensore, il rimedio corretto sia il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamato anche dall'art. 391-bis c.p.c. per le decisioni della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio corretto per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la richiesta del difensore sia già stata formulata negli atti.

  • art. 288 c.p.c.

    Concorre a fondare il procedimento di correzione degli errori materiali applicabile all'omissione della distrazione delle spese.

  • art. 93, comma 2, c.p.c.

    La procedura di correzione è coerente con la norma che collega la distrazione delle spese alla domanda del difensore e al suo credito per onorari e spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese formulate dal difensore non integra una domanda autonoma, ma un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
  • Quando la distrazione delle spese sia stata richiesta negli atti e il giudice abbia omesso di provvedere, il rimedio non è l'impugnazione ordinaria ma la correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., anche per i provvedimenti della Corte di cassazione.
  • La correzione è funzionale a tutelare il principio di ragionevole durata del processo e a consentire al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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