Cassazione Penale, Ordinanza n. 19688/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha censurato la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito fosse erronea e che la diversa versione difensiva fosse plausibile. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che l'offesa dovesse essere qualificata come tenue. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la motivazione di merito era logica e coerente e non lasciava dubbi sulla responsabilità; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'offesa non poteva dirsi tenue poiché l'imputato aveva esibito agli agenti la patente di un soggetto terzo e non aveva poi fornito un proprio documento.
Norme richiamate
La condotta di esibire a un pubblico ufficiale un documento riferibile a un terzo, omettendo di fornire il proprio documento, integra la falsa attestazione o dichiarazione su identità o qualità personali.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando l'offesa non sia valutabile come tenue alla luce della concreta modalità della condotta e della rilevanza dell'alterazione prodotta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella accolta dai giudici di merito è inammissibile o comunque manifestamente infondato quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e priva di vizi evidenti.
- La falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità o su qualità personali può essere integrata anche mediante esibizione di un documento intestato a un terzo, specie se l'agente ometta poi di produrre un documento proprio.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando, per le modalità concrete della condotta, l'offesa all'interesse tutelato non sia minima o trascurabile.
- La manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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