Cassazione Civile, Ordinanza n. 07298/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Un soggetto aveva stipulato nel 2009 con una società poi fallita un contratto denominato dalle parti "contratto di affitto agrario", avente a oggetto un terreno con fabbricato rurale e con autorizzazione a ristrutturare il fabbricato e, eventualmente, adibirlo ad abitazione. Il contratto prevedeva una durata trentennale; a seguito del fallimento della concedente, il curatore aveva alienato il compendio alla società resistente, la quale aveva agito davanti al Tribunale di Grosseto, sezione specializzata agraria, per ottenere lo sfratto per finita locazione. Il conduttore si era costituito chiedendo in via riconvenzionale il rimborso dei miglioramenti. Il Tribunale, dapprima, aveva ritenuto non applicabile il rito locatizio davanti alla sezione agraria e, mutato il rito, aveva poi rilevato che il rapporto non era agrario ma di locazione di immobile, dichiarandosi incompetente per ragione tabellare e rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale riassegnazione alla sezione ordinaria. Con il ricorso per cassazione il conduttore deduceva due motivi: la tardività del rilievo di incompetenza, perché effettuato oltre la prima udienza; e la natura agraria del rapporto, che si sarebbe dovuta desumere anche da elementi esterni al contratto, come la disponibilità di altri terreni coltivati direttamente dal ricorrente, agronomo di professione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non decidesse sulla competenza, ma si limitasse a rimettere gli atti al Presidente del Tribunale affinché decidesse se assegnare la causa alla sezione ordinaria o confermarne l'assegnazione alla sezione specializzata agraria. Ne consegue che non era esperibile il regolamento di competenza contro un atto che non conteneva una decisione sulla competenza. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui è inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento presidenziale di conferma dell'assegnazione alla sezione specializzata, trattandosi di atto interno ordinatorio e privo di natura decisoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater dell’art. 13
Cass. 9072/2020
richiamata come precedente conforme sul carattere ordinatorio interno e non decisorio del provvedimento presidenziale di assegnazione alla sezione ordinaria o specializzata
Cass., Sez. Un., 19512/2008
richiamata come precedente conforme alla soluzione dell’inammissibilità del regolamento di competenza contro il provvedimento interno di assegnazione
Massime di principio
- Non è esperibile il regolamento di competenza contro un provvedimento che non contiene una effettiva decisione sulla competenza, ma si limita a rimettere gli atti a un ორგანo interno per l’eventuale assegnazione della causa alla sezione competente.
- Il provvedimento presidenziale che conferma l’assegnazione alla sezione specializzata o alla sezione ordinaria, quando abbia natura meramente ordinatoria interna e amministrativa, non ha carattere decisorio sulla competenza ed è quindi insuscettibile di impugnazione con regolamento di competenza.
- Ai fini dell’ammissibilità del regolamento di competenza rileva il contenuto decisorio dell’atto impugnato, non la sola questione sostanziale sottostante circa la corretta qualificazione del rapporto dedotto in giudizio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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