Cassazione Penale, Ordinanza n. 05760/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello, e che la censura sulla qualificazione della condotta fosse manifestamente infondata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un inadempimento relativo al riversamento delle somme delle giocate nell'ambito del rapporto tra la sua ditta e HGB Connex. Dal testo emerge che il ricorso in Cassazione riproponeva, in modo sostanzialmente generico e riproduttivo, censure già esaminate e respinte nel merito dal giudice di appello, senza confrontarsi con la specifica censura di genericità del motivo di appello. Veniva inoltre sollevata una censura sulla qualificazione giuridica della condotta, ritenuta però manifestamente infondata alla luce del richiamo all'orientamento delle Sezioni Unite Rubbo.
Norme richiamate
È applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico censure già affrontate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza specifica confutazione delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La doglianza sulla qualificazione giuridica della condotta è manifestamente infondata se la sentenza impugnata richiama correttamente un orientamento di legittimità consolidato applicabile al caso concreto.
- La mancata correlazione tra i motivi di ricorso e la reale ratio decidendi della sentenza di merito impedisce il sindacato di legittimità e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05713/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05726/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05727/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05737/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05738/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05743/2025 del 12/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →