Cassazione Civile, Sentenza n. 2991/2020 del 07/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La ricorrente aveva agito contro la società venditrice chiedendo la risoluzione per inadempimento dei contratti di fornitura di prodotti dolciari e il risarcimento dei danni. Dopo la dichiarazione di fallimento della venditrice, il giudizio fu interrotto e le domande vennero riproposte; il Tribunale di Trento le dichiarò improcedibili. La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 144/2015 depositata il 30 aprile 2015, respinse l’impugnazione. Con il primo motivo di cassazione, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la società sostenne che la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento potesse proseguire davanti al giudice ordinario, mentre soltanto la domanda risarcitoria dovesse essere proposta nella procedura concorsuale, denunciando la violazione degli artt. 24 e 72, comma 5, L. Fall. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 2, c.p.c., ripropose la medesima censura sotto il profilo della competenza e del rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, quando la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento è diretta esclusivamente a ottenere, in sede concorsuale, le conseguenti pretese restitutorie o risarcitorie, anche la domanda di risoluzione deve essere trattata con il rito speciale di accertamento del passivo, insieme alle pretese conseguenti. L’art. 72, comma 5, secondo periodo, L. Fall. non deroga al principio del concorso formale né consente la prosecuzione della domanda in sede ordinaria; non sono utilizzabili in via analogica l’ammissione con riserva né la sospensione necessaria del giudizio concorsuale. La curatela intimata non aveva svolto difese, perciò la Corte non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel sistema concorsuale riformato, la L. Fall., art. 72, comma 5, secondo periodo, impone – anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi alla L. Fall., artt. 24 e 52, nonchè del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo – che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla L. Fall., artt. 93 e segg.
La competenza funzionale del tribunale fallimentare concorre, con le regole del concorso formale, a concentrare nel procedimento concorsuale le domande che incidono sulla massa; la domanda pregiudiziale di risoluzione vi rientra quando è strumentale a pretese creditorie verso il fallimento.
Nel sistema concorsuale riformato, la L. Fall., art. 72, comma 5, secondo periodo, impone – anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi alla L. Fall., artt. 24 e 52, nonchè del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo – che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla L. Fall., artt. 93 e segg.
Il principio del concorso formale assoggetta al rito speciale di verifica del passivo le pretese verso il fallimento e anche i loro antecedenti logico-giuridici, salvo che una specifica disposizione di legge deroghi a tale regola.
Il secondo periodo della medesima frase – per cui “se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V” – integra invece un comando di carattere processuale che non solo non deroga alla regola della L. Fall., art. 52, ma anzi la conferma espressamente, in base al quale il contraente che abbia proposto domanda di risoluzione del contratto prima del fallimento, pur potendo sottrarsi alla eventuale scelta del curatore di subentrare nel contratto (in forza del primo periodo), non può coltivare quella domanda in sede ordinaria – ma deve proporla in sede fallimentare tutte le volte in cui con essa intenda far valere i consequenziali effetti restitutori o risarcitori nei confronti della massa dei creditori.
La disposizione distingue l’effetto sostanziale della domanda di risoluzione ante fallimento, che limita la scelta del curatore sul rapporto pendente, dalla regola processuale: se si chiedono restituzione o risarcimento a carico della massa, l’intera domanda va proposta secondo il rito concorsuale.
Nel sistema concorsuale riformato, la L. Fall., art. 72, comma 5, secondo periodo, impone – anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi alla L. Fall., artt. 24 e 52, nonchè del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo – che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla L. Fall., artt. 93 e segg.
Le domande di risoluzione pregiudiziali e strumentali all’ammissione al passivo, insieme alle consequenziali domande restitutorie o risarcitorie, devono essere veicolate nel procedimento di accertamento del passivo.
Deve al riguardo ribadirsi che la tipicità delle ipotesi di ammissione condizionata al passivo impedisce di ammettere con riserva il credito restitutorio o condannatorio in attesa che, nell’ambito del giudizio di cognizione ordinaria, si formi il giudicato sulla sentenza di risoluzione; la giurisprudenza di questa Corte è invero costante nell’affermare la tassatività delle ipotesi di ammissione con riserva, con conseguente inammissibilità di eventuali riserve atipiche o anomale, da considerarsi semmai come non apposte (ex multis, Cass. 24866/2014, 3397/2004, 17526/2003, 7329/2002).
L’ammissione con riserva è ammessa soltanto nei casi tassativamente previsti; non può essere estesa analogicamente per consentire l’ammissione di una pretesa restitutoria o risarcitoria in attesa della decisione ordinaria sulla risoluzione.
In sede di accertamento del passivo, la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare, non essendo applicabile in via analogica l’istituto dell’ammissione con riserva ai sensi della L. Fall., art. 96, nn. 1) o 3), nè potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria.
Non si sospende il procedimento di accertamento del passivo in attesa della decisione, in sede ordinaria, sulla domanda di risoluzione che costituisce antecedente della pretesa restitutoria o risarcitoria: tale questione deve essere decisa dal giudice fallimentare.
Massime di principio
- Nel sistema concorsuale riformato, se la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento è diretta esclusivamente a ottenere dalla massa le conseguenti restituzioni o il risarcimento del danno, essa non può proseguire in sede ordinaria: deve essere proposta integralmente, insieme alle domande conseguenti, secondo il rito di accertamento del passivo.
- Il giudice fallimentare può e deve decidere la domanda di risoluzione quale antecedente logico-giuridico delle pretese restitutorie o risarcitorie fatte valere al passivo; non è consentito separare le domande per proseguire la risoluzione in sede ordinaria e sospendere il procedimento concorsuale.
- Le ipotesi di ammissione con riserva al passivo sono tassative e non possono essere estese analogicamente per attendere la decisione ordinaria su una domanda di risoluzione.
- La domanda di risoluzione può invece proseguire in sede ordinaria, dopo l’interruzione e la riassunzione del processo, quando persegue finalità estranee alla partecipazione al concorso, quali liberare la parte in bonis da obblighi contrattuali o consentire l’escussione di una garanzia prestata da terzi.
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