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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2868/2020 del 06/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

La controversia

Nel 2001 l'avvocato ricorrente promuoveva un'esecuzione presso terzi contro un debitore, pignorando i crediti di quest'ultimo verso un condominio per l'attività svolta come amministratore. Il nuovo amministratore del condominio rendeva dichiarazione positiva e il giudice dell'esecuzione assegnava il credito al procedente. Non avendo ottenuto il pagamento, il creditore notificava precetto al condominio. Nel 2005 la curatela di una società poi fallita, per mezzo del curatore che era stato il nuovo amministratore del condominio, proponeva opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c., sostenendo che il credito assegnato non spettasse al debitore esecutato personalmente, ma alla società. Il Tribunale di Lamezia Terme rigettava l'opposizione nel 2015; la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 644/2015 depositata il 13 maggio 2015, accoglieva l'appello della curatela, dichiarando illegittima la procedura e nullo il provvedimento di assegnazione, pur ritenendo inammissibile la produzione documentale in appello e compensando le spese di entrambi i gradi. L'avvocato ricorreva per cassazione con dieci motivi: deduceva la formazione del giudicato interno su alcune statuizioni di primo grado e l'omessa pronuncia sul punto; la genericità e l'inammissibilità dell'appello; l'erronea interpretazione dell'ordine di esibizione e l'esame di documenti asseritamente non utilizzabili; l'inversione dell'onere della prova e la carenza probatoria; il travisamento delle prove e il difetto di motivazione sulle risultanze documentali, comprese quelle relative al riconoscimento del credito al debitore in proprio; la falsa lettura della sentenza di primo grado, delle dichiarazioni del curatore e della dichiarazione del terzo pignorato; infine, l'illegittima compensazione delle spese. In memoria il ricorrente aggiungeva che la curatela non sarebbe stata legittimata a proporre opposizione perché non faceva valere un diritto reale sui beni pignorati. La Cassazione ha ritenuto dirimente, prima di esaminare i motivi, la questione della compatibilità dell'opposizione tardiva di terzo con il pignoramento presso terzi, quando il terzo rivendichi la titolarità del credito pignorato.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello, senza esaminare i dieci motivi, poiché l'opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c. non è utilizzabile da chi affermi di essere l'effettivo titolare del credito pignorato dopo che, con l'ordinanza di assegnazione, è terminata la procedura di espropriazione presso terzi. La decisione si fonda sulla struttura per fasi di tale procedura e sulla tendenziale stabilità dei provvedimenti conclusivi del processo esecutivo; precisa inoltre che la conclusione non contrasta con i precedenti concernenti la diversa posizione del terzo pignorato. I dati rilevanti — opposizione proposta dopo l'ordinanza di assegnazione e diritto di credito, non previamente accertato, fatto valere dalla curatela — erano incontroversi. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di questione nuova rilevata d'ufficio in rito, non fosse necessario sollecitare il contraddittorio ai sensi dell'art. 384, terzo comma, c.p.c. Ha compensato integralmente le spese, osservando che l'esito utile per il ricorrente derivava da una ragione non da lui dedotta né sottoposta in precedenza al contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 620 c.p.c.

    Lo strumento della opposizione tardiva di terzo all’esecuzione, disciplinato dall’art. 620 c.p.c., non è utilizzabile dal terzo che assuma di essere l’effettivo titolare del credito pignorato, non essendo l’opposizione tardiva all’esecuzione compatibile con la struttura del pignoramento presso terzi in cui con l’adozione della ordinanza di assegnazione la procedura esecutiva è terminata.

    L'opposizione tardiva di terzo prevista dall'art. 620 c.p.c. non è esperibile dal terzo che rivendichi la titolarità effettiva del credito pignorato dopo l'ordinanza di assegnazione, perché in quel momento l'espropriazione presso terzi è conclusa.

  • art. 384, comma 3, c.p.c.

    Atteso che si tratta di una questione nuova, rilevata d’ufficio, ma in rito, non è necessario sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto, ex art. 384 c.p.c., comma 3.

    Secondo la decisione, non occorre sollecitare il contraddittorio sulla questione nuova rilevata d'ufficio quando essa è di rito e risulta decisiva nei termini considerati dalla Corte.

Massime di principio

  • Il terzo che affermi di essere l'effettivo titolare del credito sottoposto a pignoramento presso terzi può tutelare la propria posizione mediante opposizione di terzo all'esecuzione, ma non può utilizzare l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. dopo l'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura esecutiva.
  • La compatibilità dei rimedi oppositivi va valutata in relazione alla struttura della specifica procedura esecutiva: la disciplina dell'opposizione tardiva, collegata alla vendita e alla successiva distribuzione del ricavato, non è applicabile al pignoramento presso terzi, che termina con l'assegnazione del credito.
  • La questione della legittimazione del terzo e quella dell'ammissibilità temporale del rimedio sono distinte: nel caso deciso, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva dipende dalla conclusione della procedura con l'ordinanza di assegnazione, non dalla mancata legittimazione del terzo che rivendica il credito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile

Testo integrale

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