Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2990/2020 del 07/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo, con riserva, di un credito risarcitorio di Euro 266.429,26, collegato all’inadempimento della società poi fallita a contratti di fornitura di prodotti dolciari. Prima del fallimento aveva promosso davanti al Tribunale di Trento un giudizio di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.; dopo l’interruzione per il fallimento, il giudizio era stato riassunto nei confronti della curatela. Il giudice delegato non aveva ammesso il credito e il Tribunale di Perugia, con decreto n. 1246/2013 depositato il 27 marzo 2014, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo: ritenne che il credito, incerto nell’an e nel quantum, non fosse condizionale né ammissibile con riserva, e che i suoi presupposti dovessero essere accertati nella sede fallimentare, non nel giudizio ordinario. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 24 e 72 L. Fall., sostenendo che il giudizio di risoluzione introdotto prima del fallimento potesse proseguire davanti al giudice ordinario quanto all’an, mentre il risarcimento e il quantum spettassero al giudice fallimentare, con conseguente ammissione condizionata del credito. Con il secondo motivo ha lamentato l’omesso esame delle ragioni addotte a sostegno dell’ammissione condizionata e una motivazione tautologica, apodittica e contraddittoria. Con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 99 L. Fall. per carenza di motivazione del decreto sulla competenza funzionale del tribunale fallimentare. Con il quarto ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che le spese avrebbero dovuto essere compensate.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo. Ha affermato che, nel sistema fallimentare riformato, quando la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento è diretta esclusivamente a ottenere dalla massa le conseguenti restituzioni o il risarcimento, l’intera domanda — compreso l’accertamento della risoluzione quale antecedente delle pretese — deve essere proposta secondo il rito di verifica del passivo e non può proseguire in sede ordinaria. L’art. 72, comma 5, secondo periodo, L. Fall. conferma, anziché derogare, il principio di concorso formale; non ricorrono i presupposti tassativi per l’ammissione con riserva ex art. 96 L. Fall., né è consentito applicare analogicamente le ipotesi previste per il credito condizionato o disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. La Corte ha precisato che le domande di risoluzione dirette a finalità estranee alla partecipazione al concorso restano invece procedibili in sede ordinaria. Il rigetto del primo motivo ha reso superfluo l’esame degli altri tre, che la Corte ha inoltre indicato come affetti da autonomi profili di infondatezza o inammissibilità; in particolare, il motivo sulle spese è inammissibile perché l’esercizio del potere discrezionale di compensazione del giudice di merito non è sindacabile in cassazione. Ricorso rigettato; spese del giudizio di legittimità compensate per la presenza di orientamenti difformi, ravvisata quale grave ed eccezionale ragione. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 L. Fall.

    Nel sistema concorsuale riformato, la L. Fall., art. 72, comma 5, secondo periodo, impone – anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi alla L. Fall., artt. 24 e 52, nonchè del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo – che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla L. Fall., artt. 93 e ss.

    La competenza funzionale del tribunale fallimentare si coordina con il rito esclusivo di accertamento del passivo: le domande che mirano a far valere pretese verso la massa, inclusi i loro antecedenti logico-giuridici, sono attratte nella sede concorsuale.

  • art. 52 L. Fall.

    Nel sistema concorsuale riformato, la L. Fall., art. 72, comma 5, secondo periodo, impone – anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi alla L. Fall., artt. 24 e 52, nonchè del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo – che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla L. Fall., artt. 93 e ss.

    Il principio di concorso formale richiede che le pretese creditorie verso il fallimento siano accertate nella procedura di verifica del passivo, insieme ai relativi presupposti logico-giuridici.

  • art. 72, comma 5, L. Fall.

    I. Nel sistema concorsuale riformato, la L. Fall., art. 72, comma 5, secondo periodo, impone – anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi alla L. Fall., artt. 24 e 52, nonchè del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo – che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla L. Fall., artt. 93 e ss.

    La domanda di risoluzione ante fallimento, quando strumentale esclusivamente a conseguire restituzione o risarcimento a carico della massa, deve essere interamente trattata nel rito fallimentare; la disposizione non autorizza la prosecuzione in sede ordinaria delle pretese né dei presupposti necessari al loro accertamento.

  • art. 96, n. 1) e n. 3), L. Fall.

    In sede di accertamento del passivo, la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare, non essendo applicabile in via analogica l’istituto dell’ammissione con riserva ai sensi della L. Fall., art. 96, n. 1) o n. 3), nè potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria.

    Le ipotesi di ammissione con riserva sono tassative e non si estendono analogicamente al credito restitutorio o risarcitorio dipendente da una domanda di risoluzione ancora da accertare.

  • art. 93 L. Fall.

    I. Nel sistema concorsuale riformato, la L. Fall., art. 72, comma 5, secondo periodo, impone – anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi alla L. Fall., artt. 24 e 52, nonchè del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo – che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla L. Fall., artt. 93 e ss.

    La domanda strumentale all’ammissione del credito, inclusa quella di risoluzione che ne costituisce il presupposto, deve essere proposta secondo il rito speciale previsto per l’accertamento del passivo.

  • art. 295 c.p.c.

    In sede di accertamento del passivo, la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare, non essendo applicabile in via analogica l’istituto dell’ammissione con riserva ai sensi della L. Fall., art. 96, n. 1) o n. 3), nè potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria.

    Non è consentito sospendere il procedimento di accertamento del passivo in attesa della decisione, in sede ordinaria, sulla domanda pregiudiziale di risoluzione che costituisce il presupposto della pretesa restitutoria o risarcitoria.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Quanto alle spese del giudizio di legittimità, l’esistenza di orientamenti difformi, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, integra le “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 applicabile ratione temporis) per disporne l’integrale compensazione.

    L’esistenza di orientamenti difformi in dottrina e giurisprudenza costituisce, nel caso deciso, grave ed eccezionale ragione per compensare integralmente le spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel sistema fallimentare riformato, se la domanda di risoluzione contrattuale proposta prima del fallimento è diretta esclusivamente a ottenere dalla massa la restituzione o il risarcimento, la domanda e i suoi presupposti devono essere esaminati integralmente nel procedimento di accertamento del passivo; non possono proseguire in sede ordinaria.
  • Quando la risoluzione costituisce antecedente logico-giuridico di una pretesa restitutoria o risarcitoria verso la massa, il giudice fallimentare può e deve accertare la risoluzione in via principale nell’ambito della verifica del passivo, con effetti endoconcorsuali.
  • Le ipotesi di ammissione con riserva previste dalla legge fallimentare sono tassative: non è ammessa un’estensione analogica per crediti risarcitori o restitutori subordinati all’accertamento di una risoluzione contrattuale, né la sospensione necessaria del procedimento fallimentare in attesa della decisione ordinaria sul presupposto.
  • Resta procedibile in sede ordinaria, dopo l’interruzione e la riassunzione del processo nei confronti della curatela, la domanda di risoluzione che persegua finalità estranee alla partecipazione al concorso, come la liberazione della parte in bonis dagli obblighi contrattuali o l’escussione di una garanzia di terzi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.