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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2869/2020 del 06/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatori)

La controversia

I locatori avevano stipulato oralmente con i conduttori, con decorrenza dal dicembre 2004, una locazione a uso non abitativo di un appartamento di tre vani e accessori. In primo grado il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, con sentenza n. 94/2012, dichiarò risolto il contratto, ordinò il rilascio e condannò i conduttori al pagamento di 380 euro mensili dall’ottobre 2004 fino all’effettivo soddisfo. In appello, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1742/2016 depositata il 7 dicembre 2016, ritenne provato un canone di 180 euro mensili dal dicembre 2004, escluse l’inadempimento in ragione dei vaglia postali inviati e rifiutati dai locatori e rideterminò il dovuto fino al rilascio, avvenuto il 3 maggio 2013, detraendo 1.100 euro già versati; rigettò quindi la domanda di risoluzione. I locatori hanno proposto sei motivi di ricorso. Con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non provato il canone di 380 euro e trascurato la prova presuntiva valorizzata dal Tribunale. Con il secondo hanno censurato l’omessa valutazione globale e coordinata degli indizi, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c. Con il terzo hanno denunciato omesso esame di fatti probatori decisivi, deducendo che la considerazione degli indizi avrebbe potuto condurre a ritenere pattuito il canone di 380 euro. Con il quarto hanno contestato l’uso del principio di non contestazione per affermare la prova del canone di 180 euro e invocato, tra l’altro, gli artt. 1322, 1474 e 1571 c.c., sostenendo che, in mancanza di prova del canone pattuito, dovesse considerarsi il valore locativo risultante dalla consulenza tecnica, pari a 355 euro, o applicarsi analogicamente l’art. 1474 c.c. Con il quinto hanno censurato l’esclusione dell’inadempimento e l’omesso esame dei vaglia postali, del periodo cui si riferivano e del mancato pagamento successivo fino al rilascio, richiamando gli artt. 1175, 1182, 1220, 1277 e 1455 c.c. Con il sesto hanno chiesto la conseguente revisione delle statuizioni sulle spese di merito e di consulenza tecnica.

La decisione

La Cassazione ha accolto per quanto di ragione il secondo e il terzo motivo. Ha rilevato che la Corte d’appello, pur menzionando gli elementi indiziari, aveva sostanzialmente considerato la sola testimonianza, senza valutarla nel coordinamento con gli altri elementi acquisiti, compresi l’interrogatorio formale e le risultanze della consulenza tecnica sul valore locativo. La decisione non aveva quindi svolto la necessaria valutazione complessiva degli indizi, potenzialmente decisiva per accertare il canone concordato. Il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

    La prova presuntiva richiede prima una selezione analitica degli indizi e poi una loro valutazione complessiva, per verificarne concordanza e capacità dimostrativa nella reciproca combinazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    in tema di presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunchè al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purchè decisivo.

    L’omessa applicazione di un ragionamento presuntivo, quando il giudice di merito non abbia motivato al riguardo, è denunciabile nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto secondario decisivo, non come violazione di una norma di diritto.

Massime di principio

  • Nella prova per presunzioni il giudice deve dapprima esaminare analiticamente gli elementi indiziari, conservando quelli dotati anche solo di potenziale efficacia probatoria, e poi valutarli nel loro insieme per stabilire se siano concordanti e se, combinati, forniscano una prova sufficiente.
  • È censurabile in cassazione la decisione che neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza verificare se, pur deboli o insufficienti se considerati isolatamente, acquistino efficacia probatoria dalla loro convergenza e dal reciproco completamento.
  • La mancata applicazione di un ragionamento presuntivo non espressamente esaminato dal giudice di merito va denunciata, nei limiti previsti, come omesso esame di un fatto secondario decisivo e non come violazione di norma di diritto.

Come è indicizzato

MaterieProveLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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