Cassazione Civile, Sentenza n. 2864/2020 del 06/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiati)
La controversia
Il conducente motociclista, assicurato per la r.c.a. presso un’impresa assicuratrice, stava sorpassando un’autovettura quando collise con un autocarro che usciva da un’area privata per immettersi su una strada statale. Caduto a terra, fu poi investito da un secondo motociclo sopraggiunto da dietro. Riportò gravissime lesioni permanenti; la moglie intervenne chiedendo il ristoro del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. La lite ebbe origine dalla domanda del conducente del secondo motociclo, che nel 2004 convenne il motociclista davanti al Giudice di pace di Montebelluna per i danni del sinistro; il motociclista propose domanda riconvenzionale. Dichiarata l’incompetenza per valore del Giudice di pace, la causa fu riassunta davanti al Tribunale di Treviso, che nel 2012 rigettò le domande del motociclista e della moglie. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 15 marzo 2017, confermò il rigetto della domanda contro il conducente dell’autocarro, addebitando al motociclista la manovra di sorpasso in presenza di doppia linea continua e in prossimità di un’intersezione; riconobbe invece al conducente del secondo motociclo una responsabilità del 40% per il secondo impatto e liquidò il danno non patrimoniale secondo le tabelle di Milano, con personalizzazione del 20%. Riconobbe le spese mediche documentate, negò varie ulteriori voci di danno patrimoniale per difetto di prova e accolse la domanda della moglie per danno da lesione del rapporto parentale. Dall’importo liquidato detraeva la provvisionale già corrisposta dalla Linear, indicata dapprima in euro 35.000 e poi rettificata in euro 85.000 con ordinanza di correzione; i ricorrenti contestarono inoltre la detrazione di euro 50.000 versati ante causam dalla Cattolica. Il ricorso principale articolava otto motivi: (1) violazione dell’art. 40, comma 8, C.d.S. e omesso esame circa il superamento della doppia linea continua; (2) omesso esame dell’asserita mancanza di segnalazione dell’intersezione; (3) violazione degli artt. 145, comma 1, e 154 C.d.S. e degli artt. 2043 e 2054 c.c., per mancata verifica della condotta prudente e della prova liberatoria del conducente dell’autocarro, che avrebbe ispezionato la strada prima di impegnarla senza però continuare a controllarla durante l’immissione; (4) nullità o motivazione apparente sulla graduazione della colpa del secondo motociclista e sull’esclusione della presunzione di pari responsabilità; (5) omessa pronuncia sul danno da perdita totale della capacità lavorativa specifica; (6) omessa pronuncia su spese di trasferta per terapie riabilitative, radiazione e bollo; (7) omesso o insufficiente riconoscimento del valore del motociclo e delle spese per declassamento della patente, autovettura con comandi modificati, gomme termiche e agenzia infortunistica; (8) contestazione della detrazione dei 50.000 euro versati ante causam, deducendo mancanza di domanda di restituzione, prescrizione, violazione del contraddittorio e insussistenza di errore materiale correggibile. La Linear propose ricorso incidentale contro l’accertamento relativo alla responsabilità del conducente dell’autocarro.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale. Ha ribadito che, anche quando sia accertata la responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nello scontro, la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto accertando che l’altro conducente abbia rispettato le norme di circolazione e la comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. La Corte d’appello aveva escluso la colpa dell’autocarro senza verificare se il conducente avesse mantenuto l’ispezione della strada durante l’intera manovra di immissione e se, così facendo, avrebbe potuto percepire il motociclo sopraggiungente, anche se inizialmente occultato dall’auto sorpassata. La precedenza deve essere accordata anche al veicolo che sorpassa e chi si immette, non potendo vedere se sia in corso un sorpasso, deve astenersi dall’immissione; occorre quindi accertare la condotta e la prova liberatoria secondo tali criteri. Gli altri sette motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono rimasti assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 2054, comma 2, c.c.
Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.
L’accertamento della colpa di un conducente non basta, da solo, a superare la presunzione di corresponsabilità dell’altro. Per vincerla deve essere accertato che quest’ultimo abbia rispettato le norme di circolazione e la comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
art. 145, comma 1, C.d.S.
Pertanto non è stato accertato se, ispezionando costantemente la strada anche durante tutta la manovra di immissione – come vorrebbe una condotta improntata alla massima prudenza ai sensi dell’art. 145 C.d.S., comma 1 – il D. avrebbe potuto percepire il sopraggiungere del motoveicolo ed effettuare una manovra che permettesse di evitare l’impatto.
Chi si immette su una strada deve mantenere l’ispezione della circolazione durante l’intera manovra, così da poter percepire i veicoli sopraggiungenti ed evitare l’impatto; l’omessa verifica di tale condotta non consente di escludere la colpa.
Massime di principio
- Negli scontri tra veicoli, l’accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non supera automaticamente la presunzione di corresponsabilità dell’altro ai sensi dell’art. 2054, comma 2, c.c.; occorre accertare che quest’ultimo abbia osservato le regole di circolazione e di prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.
- Il conducente che si immette su una strada deve ispezionarla con continuità per tutta la manovra, non soltanto prima di impegnarla. Se non è in grado di verificare se sia in corso un sorpasso, deve astenersi dall’immissione; la precedenza è dovuta anche al veicolo che sta sorpassando.
- La mancata verifica della condotta di guida imposta dalle norme sulla circolazione e della concreta possibilità di evitare l’impatto può integrare un vizio di sussunzione, censurabile in cassazione, quando determina l’erronea esclusione del concorso di colpa.
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