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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2863/2020 del 06/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

La società cooperativa portuale aveva chiesto la condanna del Ministero al risarcimento dei danni che assumeva derivati dall'approvazione, a partire dal 1989, di tariffe obbligatorie non remunerative per le prestazioni portuali svolte in regime vincolato, nonché dalla violazione dell'affidamento nella corresponsione delle provvidenze legislative dirette a compensare i minori introiti, erogate solo parzialmente. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 12 gennaio 2018, aveva confermato il rigetto. La ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse riqualificato la domanda: la pretesa, secondo la ricorrente, riguardava l'illegittimità dei provvedimenti ministeriali tariffari adottati dal 1989, non l'illegittimità dell'esercizio del potere legislativo. Con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 cod. nav., dell'art. 17 della L. n. 84 del 1994 e degli artt. 3, 41 e 97 Cost., oltre a omesso esame di fatti decisivi, contestando l'estensione retroattiva ai provvedimenti tariffari anteriori alla sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 1991, e almeno fino all'entrata in vigore della L. n. 84 del 1994, dei principi che avevano determinato l'inapplicabilità del regime monopolistico e tariffario. Con il terzo ha denunciato violazione del D.L. n. 479 del 1991, art. 9, del D.M. n. 39 del 1998 e della L. n. 472 del 1999, art. 20, nonché dei principi di tutela dell'affidamento, sostenendo che le norme sulle provvidenze, anteriori alla decisione della Commissione UE del 18 luglio 2001 sugli aiuti di Stato, avessero ingenerato un affidamento incolpevole alla loro integrale liquidazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non aveva indicato puntualmente gli atti processuali e il loro contenuto dai quali desumere i termini della domanda asseritamente non esaminata, impedendo alla Corte di verificare la ritualità, la tempestività e la fondatezza della censura; inoltre, la doglianza non si confrontava adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato respinto: è stata ritenuta corretta l'applicazione del principio per cui la sentenza della Corte di giustizia UE del 10 dicembre 1991 comportava la sopravvenuta inapplicabilità, con efficacia retroattiva nei rapporti non esauriti, delle norme nazionali che riservavano alle compagnie portuali le operazioni e disciplinavano le relative tariffe. Poiché la pretesa risarcitoria si riferiva a una condotta asseritamente protratta almeno fino al 1994, il rapporto non era esaurito alla data della pronuncia europea; ne conseguiva l'assenza di illiceità nell'omesso adeguamento di tariffe fondate su quel sistema. La censura di omesso esame è stata inoltre ritenuta inammissibile per mancata deduzione conforme ai relativi requisiti. Il terzo motivo è stato respinto: l'eventuale affidamento nella corresponsione integrale delle provvidenze era stato ingenerato sul piano politico-legislativo, non da comportamenti amministrativi del Ministero; pertanto, il Ministero, in quanto tale, era estraneo al rapporto controverso e non sussisteva nei suoi confronti la responsabilità dedotta. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 12.000, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

    La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se la domanda o eccezione asseritamente non esaminata è riprodotta nel ricorso nei suoi termini precisi, con l'indicazione degli atti processuali in cui fu proposta, così da consentire alla Cassazione di controllarne ritualità, tempestività e decisività.

  • art. 360 c.p.c.

    Ove infatti si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, in ragione degli oneri di completa e puntuale allegazione del ricorso per cassazione (che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito), dell’impegno di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi.

    Quando si deduce in Cassazione un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali solo se il ricorrente li indica e allega in modo completo e puntuale; non è sufficiente rinviare agli atti del merito né la Corte deve ricercarli autonomamente.

  • artt. 110 e 112 cod. nav.

    secondo cui, alla declaratoria di illegittimità (per contrarietà agli artt. 30, 48, 86 e 90 n. 1 del Trattato CEE) della normativa dei singoli Stati membri in tema di attribuzione di diritti esclusivi di esercizio delle operazioni portuali ad imprese nazionali, di cui alla sentenza interpretativa della Corte di giustizia CEE del 10 dicembre 1991, n. 179, consegue la sopravvenuta inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 110, 112 c.n. (che riservano alle compagnie portuali l’esclusiva delle operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione e depositi merci e materiali nei porti) e 203 del regolamento della navigazione marittima (in tema di tariffe per il lavoro portuale); inapplicabilità da ritenersi estesa, incondizionatamente, a tutte le strutture portuali nazionali

    Dichiarata incompatibile con il diritto comunitario la riserva esclusiva delle operazioni portuali, le disposizioni del codice della navigazione che la prevedono diventano inapplicabili in tutte le strutture portuali nazionali.

  • art. 203 del regolamento per la navigazione marittima

    secondo cui, alla declaratoria di illegittimità (per contrarietà agli artt. 30, 48, 86 e 90 n. 1 del Trattato CEE) della normativa dei singoli Stati membri in tema di attribuzione di diritti esclusivi di esercizio delle operazioni portuali ad imprese nazionali, di cui alla sentenza interpretativa della Corte di giustizia CEE del 10 dicembre 1991, n. 179, consegue la sopravvenuta inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 110, 112 c.n. (che riservano alle compagnie portuali l’esclusiva delle operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione e depositi merci e materiali nei porti) e 203 del regolamento della navigazione marittima (in tema di tariffe per il lavoro portuale); inapplicabilità da ritenersi estesa, incondizionatamente, a tutte le strutture portuali nazionali

    La regola tariffaria del lavoro portuale è inapplicabile, al pari delle norme che fondavano l'esclusiva delle compagnie portuali, in conseguenza della declaratoria europea di incompatibilità del regime nazionale.

  • artt. 30, 48, 86 e 90, n. 1, Trattato CEE

    secondo cui, alla declaratoria di illegittimità (per contrarietà agli artt. 30, 48, 86 e 90 n. 1 del Trattato CEE) della normativa dei singoli Stati membri in tema di attribuzione di diritti esclusivi di esercizio delle operazioni portuali ad imprese nazionali, di cui alla sentenza interpretativa della Corte di giustizia CEE del 10 dicembre 1991, n. 179, consegue la sopravvenuta inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 110, 112 c.n.

    La declaratoria di incompatibilità del regime nazionale di esclusiva portuale con le disposizioni del Trattato comporta la sopravvenuta inapplicabilità delle norme interne che riservavano le operazioni alle compagnie portuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Premessa la radicale inammissibilità della doglianza avanzata dalla Compagnia con riguardo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (avendo la ricorrente trascurato la corretta deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo alla stregua dei principi di cui a Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01), è appena il caso di rilevare come le censure articolate nel motivo in esame continuino a non correlarsi alla motivazione dettata dal giudice a quo e a non cogliere la ratio della decisione impugnata.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile se non è dedotto secondo i requisiti richiesti per individuare un fatto decisivo effettivamente omesso; la censura deve inoltre confrontarsi con la motivazione e la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 110, 112 e 203 del regolamento per la navigazione marittima

    Tale sopravvenuta inapplicabilità (secondo i principi anch’essi ribaditi dalle Sezioni Uniti di questa Corte), in quanto conseguente a una pronuncia dichiarativa della Corte di Giustizia UE incidente su un rapporto non esaurito, deve ritenersi dotata di efficacia retroattiva, atteso che l’efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di Giustizia UE – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il solo limite dei rapporti esauriti.

    L'inapplicabilità delle disposizioni interne conseguente alla pronuncia della Corte di giustizia opera retroattivamente per i rapporti non esauriti al momento della pronuncia, mentre non incide sui rapporti ormai esauriti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, nei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 91 c.p.c.

    Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

    La parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorrente che deduce omessa pronuncia deve riportare nel ricorso per cassazione, nei termini puntuali e non per riassunto, la domanda o eccezione non esaminata e indicare gli atti processuali in cui essa è stata formulata; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Quando è denunciato un error in procedendo, il potere della Cassazione di esaminare direttamente gli atti del processo è subordinato alla loro specifica e completa indicazione nel ricorso: la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente né è sufficiente un rinvio per relationem agli atti di merito.
  • La declaratoria della Corte di giustizia UE di incompatibilità con il Trattato del regime nazionale che riserva in esclusiva alle compagnie portuali le operazioni portuali comporta l'inapplicabilità delle norme interne sull'esclusiva e sulle tariffe, in tutte le strutture portuali nazionali.
  • L'inapplicabilità delle norme interne derivante da una pronuncia della Corte di giustizia UE ha efficacia retroattiva nei rapporti non esauriti alla data della pronuncia; resta fermo il limite dei rapporti già esauriti.
  • Non è imputabile all'amministrazione ministeriale, a titolo di lesione dell'affidamento, la mancata corresponsione integrale di provvidenze il cui eventuale affidamento sia stato ingenerato da iniziative politico-legislative e non da condotte dell'amministrazione convenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamento

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