Cassazione Penale, Ordinanza n. 03995/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione pluriaggravato e in concorso, commesso in Arezzo il 10 luglio 2017. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, censurando la graduazione della pena: ha sostenuto che la riduzione per il tentativo fosse stata applicata solo nella misura della metà e, comunque, in modo più afflittivo rispetto al correo. La doglianza è stata ritenuta generica e priva di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che volta a sollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, materia sindacabile in cassazione solo se la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e non sia sorretta da sufficiente motivazione. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata considerata sufficiente e non illogica. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di determinazione della pena e in coerenza con la discrezionalità del giudice di merito.
La commisurazione della pena deve seguire i criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere, restando al giudice di merito un margine discrezionale sindacabile solo per illogicità o arbitrarietà.
Richiamato implicitamente dal riferimento al tentativo e alla relativa riduzione di pena.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione come un terzo giudizio di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che contesti la congruità della pena senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla quantificazione della riduzione per il tentativo è scrutinabile in sede di legittimità solo se la pena risulti frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
- Quando il giudice di merito applichi i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. con motivazione sufficiente, la doglianza sul trattamento sanzionatorio è destinata al rigetto o, se genericamente formulata, all'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →