Cassazione Penale, Sentenza n. 37692/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la parte civile si era costituita prima della formalizzazione dell'accordo e che nell'atto di costituzione era espressamente richiesta la condanna alle spese. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente all'omessa liquidazione delle spese di costituzione della parte civile e ha rinviato al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza che applicava la pena all'imputata ma escludeva la rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile, ritenendo il Tribunale che la parte civile non avesse depositato una nota spese e non avesse riproposto la richiesta in sede di conclusioni. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la mancata produzione della nota spese non impedisce la liquidazione delle spese quando la parte civile abbia chiesto la condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Se la costituzione della parte civile interviene prima della formalizzazione dell'accordo per l'applicazione della pena, le spese di costituzione sono dovute e devono essere liquidate
art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il mancato deposito della nota spese prevista dall'art. 153 disp. att. non impedisce la liquidazione delle spese quando la parte civile abbia già chiesto la condanna alle spese nell'atto di costituzione
Richiamato in relazione al reato per cui è stata pronunciata l'applicazione della pena; non incide sul principio della liquidazione delle spese di costituzione della parte civile
Giurisprudenza: Sez.6, n. 19271 del 5/4/2022 (Palmeri), Rv.283379
Giurisprudenza di riferimento che afferma che la sola richiesta di condanna alle spese contenuta nell'atto di costituzione della parte civile è sufficiente per ottenere la liquidazione, senza necessità di produrre la nota spese
Massime di principio
- Se la parte civile si costituisce prima della formalizzazione di un accordo per l'applicazione della pena, ha diritto alla liquidazione delle spese di costituzione
- La richiesta di condanna alle spese contenuta nell'atto di costituzione della parte civile è sufficiente, di regola, per ottenere la liquidazione: il deposito della nota spese non è sempre indispensabile
- Il mancato riproporre la domanda di condanna alle spese in sede di conclusioni non esclude il diritto alla liquidazione se la domanda era già stata formulata nella costituzione
- In caso di omissione da parte del giudice nella liquidazione delle spese di costituzione la decisione può essere annullata limitatamente a tale omissione e il procedimento rimandato per nuovo esame sul punto
- Occorre distinguere i casi in cui la costituzione della parte civile avvenga dopo la formalizzazione dell'accordo: la giurisprudenza delle Sezioni unite si è occupata separatamente di quella fattispecie e può risultare diversa la soluzione
- Per prudenza processuale è comunque consigliabile che la parte civile indichi chiaramente, già nell'atto di costituzione, la richiesta di condanna alle spese e, se possibile, depositi la nota spese per evitare contestazioni formali
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