Sentenza n. 3832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 1981/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di sanatoria edilizia per un fabbricato destinato a falegnameria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli interessati hanno impugnato il diniego comunale della sanatoria richiesta ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 per un fabbricato artigianale realizzato senza titolo edilizio. In primo grado avevano dedotto: illogicità e travisamento dei fatti quanto alla superficie; violazione della disciplina urbanistica sulla sagoma; violazione delle distanze dai confini; carenza di motivazione e violazione delle garanzie partecipative; violazione dell'art. 5 d.P.R. 447/1998. In appello hanno contestato la sentenza del TAR sostenendo: l'inammissibile integrazione postuma della motivazione mediante il richiamo alla sanatoria condizionata; l'erronea interpretazione della sagoma di inviluppo prevista dalla Scheda n. 51; l'erronea quantificazione della superficie abusiva; l'erronea applicazione del requisito della doppia conformità; la mancata attivazione del soccorso istruttorio; la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990. Il fabbricato aveva superficie di mq 173,34, forma rettangolare e risultava realizzato sul confine, mentre la disciplina urbanistica applicabile consentiva una superficie produttiva massima di mq 156, una sagoma quadrata con appendice e una distanza minima dal confine di 5 metri. Gli appellanti sostenevano che la superficie sanabile fosse pari a mq 155,18, in ragione di future demolizioni e accorpamenti, e invocavano anche le tolleranze costruttive e una scrittura privata per derogare alla distanza dal confine.
La decisione
L'appello è stato integralmente respinto e la sentenza del TAR Veneto è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente, già di per sé, il difetto della doppia conformità urbanistica: il fabbricato, nello stato esistente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, eccedeva la superficie massima consentita, non rispettava la sagoma prescritta e risultava collocato sul confine. Le modifiche prospettate nella domanda, consistenti nella demolizione di una porzione del magazzino e nell'accorpamento di altra superficie al fabbricato artigianale, non potevano rideterminare ex post lo stato dell'opera rilevante ai fini dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, costituendo nuove soluzioni progettuali incompatibili con la sanatoria e dirette a eludere il requisito della doppia conformità. È stato escluso che il richiamo alla sanatoria condizionata integrasse postumamente la motivazione, poiché il giudice aveva solo rilevato l'assenza del requisito già desumibile dagli atti e dalla domanda. La deroga alla sagoma prevista dalle NTA era inapplicabile perché riferita a interventi di nuova realizzazione, subordinata all'esame della Commissione edilizia e comunque ammessa solo in presenza di esigenze produttive specifiche e per modifiche contenute; tali presupposti non ricorrevano. Il richiamo all'art. 34-bis d.P.R. 380/2001 è stato ritenuto inconferente, poiché le tolleranze costruttive riguardano minimi scostamenti esecutivi da un progetto approvato e non manufatti realizzati senza titolo. Il soccorso istruttorio non poteva colmare l'assenza dell'accordo trascritto tra confinanti richiesto per la deroga alla distanza, trattandosi di requisito sostanziale già necessario al momento della domanda e non di mera irregolarità documentale. La censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990 è stata respinta perché il Comune aveva comunicato i motivi ostativi e aveva esaminato analiticamente le osservazioni; inoltre, il diniego per difetto della doppia conformità costituisce atto dovuto e non sarebbe comunque annullabile ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
La decisione richiama il requisito della doppia conformità urbanistica.
La sanatoria edilizia è subordinata alla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della presentazione della domanda; non è possibile conseguire la sanatoria mediante opere future o prescrizioni condizionate.
La decisione richiama le c.d. tolleranze costruttive.
Le tolleranze costruttive riguardano minimi scostamenti verificatisi in fase esecutiva rispetto a un progetto approvato e non sono applicabili a manufatti realizzati senza titolo edilizio.
art. 51 del regolamento edilizio comunale
La deroga alla distanza minima dal confine è possibile esclusivamente in presenza di «un accordo trascritto fra confinanti».
L'accordo trascritto costituisce un presupposto sostanziale della deroga alla distanza e deve esistere ed essere prodotto al momento della domanda di sanatoria.
art. 81 delle NTA della Variante Generale al PRG
La deroga alla sagoma di inviluppo è ammessa solo per interventi di nuova realizzazione, previo esame della Commissione edilizia comunale, in forma contenuta e sulla base di specifiche esigenze produttive.
artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle osservazioni soddisfano gli obblighi partecipativi; nel caso concreto non sussisteva violazione procedimentale.
Il diniego di sanatoria fondato sul difetto della doppia conformità, qualificato come atto dovuto, non sarebbe annullabile per omessa comunicazione dei motivi ostativi quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il giudice non ha integrato postumamente la motivazione del diniego, ma ha rilevato l'assenza del requisito della doppia conformità già risultante dalla vicenda amministrativa.
art. 5 d.P.R. 447/1998
La censura riferita a tale disposizione è stata respinta, senza ulteriore specificazione nel testo della decisione.
Massime di principio
- La sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede la doppia conformità dell'opera, da verificare con riferimento allo stato effettivo del manufatto al momento della realizzazione e al momento della domanda; modifiche future, demolizioni o accorpamenti non possono trasformare ex post un'opera non conforme in opera sanabile.
- La sanatoria condizionata o con prescrizioni è incompatibile con il requisito della doppia conformità quando le prescrizioni comportano opere necessarie a rendere conforme l'intervento, poiché la conformità deve preesistere alla domanda e non può essere conseguita mediante la riedizione progettuale dell'opera.
- Quando il diniego di sanatoria è sorretto da una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente la legittimità di una sola di esse, quale il difetto della doppia conformità, per confermare il provvedimento.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire ex post un requisito sostanziale necessario per il rilascio del titolo edilizio e già richiesto al momento della domanda; esso riguarda soltanto la regolarizzazione o integrazione di documenti relativi a requisiti già esistenti.
- Le tolleranze costruttive concernono minimi scostamenti verificatisi nell'esecuzione di un intervento assistito da titolo e non possono essere invocate per manufatti realizzati integralmente senza titolo edilizio.
- Se l'amministrazione comunica i motivi ostativi e valuta le osservazioni dell'interessato, non sussiste violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990; inoltre, il diniego di sanatoria per difetto della doppia conformità, quale atto dovuto, non è annullabile per vizi partecipativi quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
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