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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03994/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per furto in abitazione commesso in Pisa il 13 settembre 2024, ai sensi degli artt. 624-bis, comma 1, e 625, comma 1, n. 2 c.p. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, articolava due motivi: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi che il luogo del fatto non integrasse una privata dimora e quindi non potesse applicarsi l'art. 624-bis c.p.; 2) diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alle persone offese, censurando la valutazione del giudice di appello sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il camper, nel caso concreto, era luogo in cui le persone offese svolgevano in modo non occasionale atti della vita privata, sicché la condotta era correttamente sussunta nel furto in abitazione; ha richiamato inoltre il principio secondo cui il camper integra privata dimora quando sia destinato, in concreto, ad attività tipiche della vita privata e non al solo uso di locomozione. Ha ritenuto il secondo motivo generico e comunque manifestamente infondato, perché l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. richiede un pregiudizio lievissimo, valutato non solo in relazione al valore del bene sottratto ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    "Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale"

    La privata dimora comprende i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata; il camper vi rientra se in concreto destinato a tali attività e non al mero trasporto.

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    È richiamata la circostanza aggravante contestata insieme al furto in abitazione, senza specifiche questioni interpretative nella decisione.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato considerando anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.

  • art. 624-bis c.p.

    Il fatto è correttamente qualificato come furto in abitazione quando l'introduzione avviene in un camper concretamente adibito a privata dimora.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    "la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato"

    L'attenuante non dipende dalla solvibilità della vittima, ma dall'effettiva modestia del danno e delle conseguenze patrimoniali complessive.

Massime di principio

  • Ai fini del furto in abitazione, la nozione di privata dimora è funzionale e concreta: rilevano i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, purché non aperti al pubblico né accessibili senza consenso.
  • Un camper può integrare privata dimora quando sia accertata, in concreto, la sua destinazione allo svolgimento di attività tipiche della vita privata e non al solo uso come mezzo di locomozione.
  • La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è infondata quando l'accertamento di merito ha positivamente individuato nel luogo del reato i requisiti della privata dimora richiesti dalla fattispecie.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale richiede un pregiudizio di entità lievissima e va valutata considerando sia il valore del bene sottratto sia gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
  • Non rileva, ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la capacità economica della vittima di sopportare il danno; conta invece l'oggettiva modestia del pregiudizio cagionato.
  • Il motivo di ricorso che si limita a riproporre doglianze generiche senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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