Cassazione Penale, Ordinanza n. 01511/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, già condannato dalla Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 3 ottobre 2024 deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per il reato contestato, contestando in sostanza la ricostruzione della condotta di incitazione all'aggressione e di partecipazione agli scontri tra tifoserie. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione del DASPO del Questore. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure si risolvessero in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità, perché già esaminate e disattese con argomenti giuridicamente corretti dal giudice di merito, senza specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come base della condanna per il fatto di partecipazione agli scontri/condotte collegate a manifestazioni sportive; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma conferma la tenuta della motivazione di merito sulla partecipazione agli scontri anche attraverso l'incitazione all'aggressione.
DASPO
È ritenuto legittimo il provvedimento del Questore anche rispetto a fatti che il giudice penale ha considerato di particolare tenuità, in ragione dell'autonomia tra giudizio penale e misura amministrativa.
È il riferimento implicito alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera rilettura del fatto o nella riproposizione di deduzioni già vagliate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
- La partecipazione a scontri tra tifoserie può essere desunta da elementi fattuali che includano anche condotte di incitazione all'aggressione, se valorizzate dal giudice di merito come significative dell'inserimento nella dinamica violenta.
- Il sindacato di cassazione richiede una critica specifica delle rationes decidendi della sentenza impugnata; la ripetizione di censure generiche o già respinte non integra un motivo ammissibile.
- La legittimità del DASPO deve essere valutata in autonomia rispetto all'esito del processo penale, sicché la particolare tenuità del fatto in sede penale non esclude di per sé l'adozione della misura del Questore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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