Cassazione Penale, Sentenza n. 13514/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/04/2022 con cui la Corte d'appello di Bologna, in qualità di giudice della riparazione ex art. 314 c.p.p., ha rigettato l'istanza di equo indennizzo per ingiusta detenzione. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per presunta motivazione apparente o lacunosa circa l'esistenza di una condotta ostativa alla riparazione, lamentando l'assenza di un accertamento autonomo secondo le regole proprie del procedimento di riparazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per mancato confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia correttamente valutato, con giudizio autonomo ed ex ante, la sussistenza di condotta caratterizzata da colpa grave idonea a concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare. In particolare la Corte territoriale ha considerato rilevanti elementi extraprocedimentali non esclusi dalla sentenza di proscioglimento: la disponibilità da parte della ricorrente di diversi conti correnti usati, insieme al coniuge, per movimentazioni di somme ingenti e non compatibili con le disponibilità economiche dei coniugi (in un caso oltre 500.000 euro), con collegamenti a soggetti indicati come vittime di usura. L'assoluzione penale, fondata sulla non attendibilità delle vittime, non ha impedito al giudice della riparazione di valutare autonomamente la colpa grave. Conseguentemente il rigetto dell'istanza di riparazione è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la condizione ostativa è l'aver dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. Il giudice della riparazione deve valutare ex ante e in autonomia se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale, senza che sia necessario accertare la sussistenza del reato
Consente la condanna a favore della cassa delle ammende; qui utilizzato per irrogare una sanzione pecuniaria alla ricorrente in ragione dei profili di colpa connessi all'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
Sez. U., n. 34559/2002; Sez. 4, n. 21308/2022; Sez. 4, n. 3359/2016; e altri precedenti richiamati
La giurisprudenza specifica i criteri di valutazione della colpa grave e della condotta ostativa: occorre un raffronto specifico tra la condotta dell'indagato e le ragioni dell'intervento cautelare, la rilevanza delle frequentazioni ambigue, delle movimentazioni bancarie e delle dichiarazioni rese; la motivazione del giudice della riparazione deve mostrare la relazione di concausalità tra tali condotte e il provvedimento restrittivo
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente e in via ex ante se la condotta dell'interessato abbia, con dolo o colpa grave, causato o concorso a causare la falsa apparenza di un reato tale da giustificare la misura cautelare; non si tratta di un accertamento sul punto della colpevolezza penale definitiva
- La colpa grave ostativa all'indennizzo non richiede necessariamente l'integrazione di un reato formale: possono essere ritenute ostative condotte extraprocedimentali o processuali che appaiano eclatantemente negligenti o imprudenti e che siano logicamente connesse al provvedimento cautelare
- Movimentazioni bancarie ingiustificate, disponibilità di conti utilizzati per importi notevoli non compatibili con le disponibilità economiche, e frequentazioni con soggetti coinvolti in attività illecite possono costituire elementi valutabili come indicatori di colpa grave, purché il collegamento con la misura cautelare sia adeguatamente motivato
- L'assoluzione penale per insufficienza di prove o per non attendibilità di testimoni non esclude automaticamente la possibilità di negare l'indennizzo: il giudice della riparazione può fondare la decisione su elementi non smentiti dalla sentenza assolutoria e sul criterio ex ante
- In sede di ricorso per cassazione è necessario contestare specificamente la motivazione del giudice della riparazione; la mera richiesta di riesaminare il merito o di sostituire la valutazione del giudice di merito con quella del ricorrente è inadeguata e può comportare l'inammissibilità
- Per ottenere l'indennizzo è utile presentare documentazione e argomentazione che escludano in modo specifico la concausalità tra le proprie condotte e le ragioni del provvedimento restrittivo, mostrando l'assenza di negligenza macroscopica o di collegamenti rilevanti
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