Sentenza n. 299/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione prima) n. 3141 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3141 del 2025, che aveva dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione i ricorsi contro i risultati delle elezioni del Consiglio metropolitano di Catania, il verbale delle operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva impugnato, ai sensi dell'art. 130 c.p.a., i risultati delle elezioni del Consiglio metropolitano di Catania, il verbale dell'Ufficio elettorale del 28 aprile 2025 e la proclamazione degli eletti. In primo grado aveva dedotto plurimi profili di illegittimità costituzionale della disciplina statale e regionale relativa all'elezione indiretta degli organi metropolitani e al voto ponderato, sostenendo la lesione del diritto di partecipare all'organizzazione politica del Paese, del principio di uguaglianza e della segretezza e libertà del voto. Aveva inoltre chiesto una verificazione delle schede per accertare se le modalità di espressione del voto consentissero di identificare i votanti. Il TAR aveva declinato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che, al di là dell'impugnazione formale degli atti elettorali, fosse dedotta la lesione di diritti soggettivi fondamentali connessi all'elettorato attivo e al modello organizzativo previsto dalla legge. Con l'appello, il ricorrente ha sostenuto che la controversia riguardasse comunque le operazioni elettorali, soggette alla giurisdizione amministrativa ex artt. 126 e 130 c.p.a., e che non fosse possibile distinguere, nell'ambito del contenzioso sulle operazioni elettorali, tra diritti soggettivi e interessi legittimi; ha inoltre contestato l'applicabilità dei precedenti richiamati dal TAR.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la declinatoria di giurisdizione del TAR in favore del giudice ordinario. Ha richiamato la propria precedente sentenza n. 620 del 2025, affermando che la giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale riguarda esclusivamente la regolarità delle forme procedimentali delle operazioni elettorali, rispetto alle quali sono configurabili interessi legittimi. Essa non ha natura di giurisdizione esclusiva e non comprende le controversie nelle quali siano fatti valere diritti soggettivi concernenti l'elettorato attivo o passivo, l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità. Il fatto che la domanda sia formalmente diretta all'annullamento di atti del procedimento elettorale non determina, di per sé, la giurisdizione amministrativa. Il riparto deve essere stabilito in base al petitum sostanziale, individuato con riferimento alla causa petendi, alla natura intrinseca della posizione dedotta e al rapporto giuridico controverso, non alla prospettazione della parte né al petitum formale. Nel caso concreto, gli atti elettorali erano stati utilizzati come presupposto della pretesa, mentre la tutela sostanzialmente richiesta riguardava l'accertamento di diritti fondamentali: il diritto a partecipare all'organizzazione politica del Paese, il diritto a esercitare il voto secondo l'art. 48 Cost. e il diritto a essere amministrati da organi formati secondo Costituzione. Tali pretese appartengono alla giurisdizione ordinaria. Le spese del grado sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le parti intimate non costituite.
Norme richiamate
annullamento dei risultati delle elezioni e degli atti relativi alle operazioni elettorali
La giurisdizione amministrativa prevista per il contenzioso elettorale concerne la regolarità delle forme procedimentali delle operazioni elettorali e non si estende alle controversie aventi a oggetto diritti soggettivi fondamentali.
Il contenzioso elettorale amministrativo riguarda le operazioni e gli atti del procedimento elettorale in quanto riferiti a posizioni di interesse legittimo.
elencazione tassativa delle materie di giurisdizione esclusiva
La materia elettorale non è inclusa tra quelle di giurisdizione esclusiva; pertanto la giurisdizione amministrativa elettorale non comprende posizioni di diritto soggettivo.
art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere determinato in base alla natura sostanziale della posizione giuridica dedotta.
art. 48 Cost.
Il riferimento al diritto di voto è stato ricondotto dal giudice alla pretesa sostanziale azionata, avente natura di diritto soggettivo e quindi devoluta al giudice ordinario.
art. 3 Cost.
Il richiamo al diritto di partecipare all'organizzazione politica del Paese è stato considerato parte della pretesa sostanziale relativa a diritti fondamentali, non idonea a radicare la giurisdizione amministrativa.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo, nella motivazione, a precedenti conformi; il CGARS ha dato continuità alla propria precedente sentenza n. 620 del 2025.
Massime di principio
- Nel contenzioso elettorale, la giurisdizione amministrativa riguarda esclusivamente la regolarità delle forme procedimentali delle operazioni elettorali, rispetto alle quali sono configurabili posizioni di interesse legittimo; non comprende, salvo una specifica previsione di giurisdizione esclusiva, controversie aventi a oggetto diritti soggettivi relativi all'elettorato attivo o passivo, all'ineleggibilità, alla decadenza o all'incompatibilità.
- Il riparto di giurisdizione deve essere individuato in base al petitum sostanziale, determinato con riferimento alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, non in base al petitum formale né alla qualificazione prospettata dalla parte.
- La formale impugnazione di verbali, risultati elettorali o atti di proclamazione non radica di per sé la giurisdizione amministrativa quando tali atti siano dedotti soltanto come presupposto di una pretesa sostanziale volta all'accertamento di diritti fondamentali connessi all'esercizio del voto o alla conformazione costituzionale degli organi di governo.
- La giurisdizione amministrativa prevista dagli artt. 126, 129 e 130 c.p.a. in materia elettorale non è una giurisdizione esclusiva: la relativa cognizione resta limitata alle posizioni di interesse legittimo inerenti alla regolarità delle operazioni elettorali.
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