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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14017/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (ordinanza 13/01/2025). Iannaci era gravemente indiziato, in concorso con Raffaele e Francesco Paolo Alvaro, del reato di tentata estorsione aggravata (richieste di 1 euro per quintale e trasferimento gratuito di terreni) commessa ai danni dell'imprenditore boschivo Rocco Zoccali, con episodio contestato il 21/12/2021. La difesa ha articolato quattro motivi: insufficienza e genericità dei gravi indizi (denunce e dichiarazioni della persona offesa; presunti riscontri fotografici, familiari e telefonici ritenuti inconsistenti), mancato o scarso esame della memoria difensiva in sede di riesame, errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), e carenza della prognosi sulle esigenze cautelari (contestazione della riproposizione di clausole di stile e mancata considerazione del ruolo marginale del ricorrente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale del riesame, integrata dalla motivazione dell'ordinanza del GIP, componga un corpo argomentativo coerente che giustifica la sussistenza dei gravi indizi e le esigenze cautelari. La Cassazione ha affermato i seguenti punti: il sindacato di legittimità non può riconsiderare in fatto le valutazioni probatorie del giudice di merito; le dichiarazioni della persona offesa, corredate da riscontri esterni (riconoscimento fotografico, rapporti di parentela, colloquio in carcere, analisi tabulati e circostanze di furti/danneggiamenti), possono legittimare la gravità indiziaria; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito salvo travisamento non dedotto; l'aggravante del metodo mafioso è correttamente applicata quando la minaccia sfrutta la «spendita del nome" e la riconosciuta capacità intimidatoria del sodalizio territoriale, anche senza provare l'appartenenza associativa del singolo; la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. giustifica la custodia cautelare in carcere in assenza di elementi specifici e concreti che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come fondamento dell'ordinanza del GIP che dispone la custodia cautelare; utilizzata come titolo cautelare originario del provvedimento confermato

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame; il ricorso di Iannaci è stato proposto ex art. 311

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità e di motivazione dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero in gran parte censure di merito o generiche confutazioni non consentite

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato, utilizzato nella contestazione per inquadrare la responsabilità concorrente degli indagati

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al reato di estorsione aggravata; la Corte ha valutato la sussistenza dei presupposti aggravanti richiamati

  • art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione quale riferimento alle aggravanti dell'estorsione, compresa la provenienza intimidatoria

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definizione dell'associazione mafiosa e delle sue condizioni di intimidazione; la Corte ha ritenuto che le condizioni (forza intimidatrice, assoggettamento/omertà) possano connotare anche la condotta di non associati quando viene sfruttata la capacità intimidatoria del sodalizio

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante del metodo mafioso: la Corte ha confermato la sua applicazione poiché la minaccia ha fatto leva sulla 'spendita del nome' e sul controllo territoriale esercitato dalla cosca, rendendo le richieste di natura tipicamente mafiosa

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Standard dei gravissimi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari: la Corte ha ribadito che in sede di legittimità l'assenza dei gravi indizi è rilevabile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principi generali sulle esigenze cautelari; la Corte ha spiegato che la presunzione specifica di cui all'art. 275 comma 3 prevale sulle disposizioni generali

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per determinati reati: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e ha ritenuto che la difesa non abbia prodotto elementi concreti per superarla

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente per distinguere il diverso grado di valutazione richiesto per le prove nel giudizio di merito rispetto al giudizio cautelare; la Corte ha sottolineato che i criteri probatori non sono gli stessi

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o infondato: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione su ordinanze cautelari è limitato a vizi di legge e a manifeste illogicità o travisamento della motivazione; non può rivedere la valutazione di fatto e delle prove fatta dal giudice di merito
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, da sole o con modesti riscontri, gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare misure cautelari, purché la motivazione del giudice evidenzi la loro attendibilità e coerenza
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo il travisamento palese e decisivo della prova
  • Per configurare l'aggravante del metodo mafioso non è necessario provare l'appartenenza dell'individuo all'associazione: è sufficiente che la minaccia o la condotta sfruttino la forza intimidatrice o la spendita del nome del sodalizio e la sua egemonia territoriale
  • La doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. rende più difficile ottenere misure alternative al carcere per reati particolarmente gravi; la difesa deve produrre elementi specifici e concreti per superarla (non è sufficiente il mero decorso del tempo)
  • La mancata considerazione di una memoria difensiva in sede di riesame è rilevante in Cassazione solo se essa introduce temi nuovi e potenzialmente decisivi non valutati dal giudice; altrimenti il giudice può ritenere gli argomenti smentiti dal quadro probatorio complessivo

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